Facciamo seguito alle precedenti informative e comunicazioni relative all’argomento in oggetto in cui si dava notizia sulla recente delibera ARERA n. 143/2023, per segnalarVi che per gli impianti in ritiro dedicato (che non accedono ai prezzi minimi garantiti), il GSE è tornato ad applicare le disposizioni relative agli extraprofitti (prezzo amministrato in luogo del prezzo zonale dell’energia) sull’energia immessa in rete dal mese di marzo u.s..
Al riguardo con i nostri legali abbiamo valutato l’opportunità di proporre una nuova impugnativa davanti al TAR anche di questa delibera.
Ed invero per effetto della delibera, si avrà che anche per il periodo gennaio 2023-giugno 2023, il GSE effettuerà il calcolo di cui all'art. 15 bis del decreto extraprofitti, secondo i valori ivi previsti, richiedendo indietro il pagamento del differenziale (come per lo scorso anno).
L'illegittimità della citata delibera attiene:
- da un lato, al fatto che viene confermato il meccanismo extra profitti anche per il periodo gennaio 2023-giugno 2023;
- dall'altro, alla circostanza che si è deciso di applicare il Regolamento Comunitario solo ad alcune categorie di soggetti, in violazione della citata normativa, direttamente applicabile erga omnes.
Lo Studio legale Sticchi Damiani ha già comunicato alle aziende che risultano ricorrenti nel primo ricorso (e che hanno quindi già dato mandato al legale di rappresentarli in giudizio), se intendono procedere all’impugnazione anche di questa seconda delibera.
Per tutti gli operatori che non hanno già proposto ricorso avverso la prima delibera e che sono eventualmente interessati a proporre ricorso avverso quest'ultimo provvedimento che disciplina gli extra profitti per il periodo gennaio 2023- giugno 2023, c'è la possibilità di avviare un nuovo contenzioso (collettivo) innanzi al TAR Lombardia.
Non è preclusiva, rispetto a tale iniziativa, la recente ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha sospeso le prime sentenze del TAR Milano che accoglievano i primi ricorsi sugli extra profitti. La predetta ordinanza, invero, pur avendo sospeso le sentenze, contiene un inciso molto chiaro che recita "impregiudicata ogni valutazione sulla compatibilità delle disposizioni sub iudice con la normativa europea sopravvenuta, estranea ai motivi di primo grado". Il Giudice, quindi, ha ritenuto che ci fossero profili importanti sull'anticomunitarietà delle previsioni italiane, ma in quella sede non ha potuto pronunciarsi poiché nelle prime vicende già decise non era stato introdotto il tema del regolamento europeo. In questo giudizio il tema del Regolamento Europeo sarebbe fondamentale.
Eventuali adesioni dovranno tuttavia pervenire entro e oltre venerdì 19 maggio p.v. all'indirizzo mail legale@confagricoltura.it in modo da avere il tempo di far preparare ai legali il fascicolo e trasmettere le relative procure da far sottoscrivere a ciascun operatore.
Entro la suddetta data gli operatori interessati dovranno trasmettere all’indicata email:
- Denominazione esatta dell’azienda e copia della visura aggiornata;
- Documento di identità del legale rappresentante;
- Convenzione col GSE;
- Copia della comunicazione di inclusione nel perimetro di applicazione dell’extraprofitti (la NEP).
I costi per il giudizio di primo grado sono da quantificarsi in euro 500,00 ad operatore, oltre oneri e oltre al contributo unificato da versare al TAR pari ad euro 2000,00 complessivi (da suddividere equamente tra tutti i partecipanti). Si prevede, poi, un successivo contributo pari ad euro 1.500,00 per ciascun ricorrente in caso di accoglimento nel merito del ricorso davanti al TAR.
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