Si comunica che con la risoluzione n. 16 del 23 aprile 2026 viene ridenominato il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti Transizione 5.0.
Viene quindi stabilito che il codice 7079 è ora denominato "Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38".
Si ritiene utile fare una breve sintesi dei principali aspetti che hanno riguardato la gestione del credito in oggetto.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 8 del DL n. 38/2026 ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2026, un contributo sotto forma di credito d’imposta destinato alle imprese che abbiano già perfezionato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, del DL n. 19/2024, nell’ambito del programma “Transizione 5.0”.
Ambito di applicazione e requisiti
Il credito d’imposta viene riconosciuto all’ 89,77% dell’importo richiesto e riguarda investimenti qualificati inseriti negli allegati A e B della legge n. 232/2016.
Per poter beneficiare dell’agevolazione, le imprese devono aver ricevuto dal GSE la comunicazione di ammissibilità tecnica degli investimenti, ai sensi del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio 2024, e dovevano essere state informate dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Modalità di utilizzo e limiti temporali
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con scadenza di presentazione fissata al 31 dicembre 2026.
Procedura di trasmissione e controllo
Il gestore dei Servizi Energetici (GSE) trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie, l’importo del credito concesso e eventuali variazioni.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base di tali dati, verifica la presenza del contribuente nell’elenco e l’ammontare del credito richiesto, assicurando che non si superi l’importo autorizzato.
Aspetti operative di compilazione del modello F24
Il codice tributo “7079” va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, indicando l’importo del credito nella colonna degli “importi a credito compensati”. Nei casi in cui il contribuente sia tenuto al riversamento dell’agevolazione, lo stesso codice va utilizzato nella colonna degli “importi a debito versati”. L’anno di riferimento da indicare è quello di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, così come risulta dal cassetto fiscale del beneficiario.
In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate verifica che il contribuente compaia nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Gse e che l’importo compensato non superi quello autorizzato. In caso contrario, il modello F24 viene scartato, tenendo conto anche delle eventuali rettifiche comunicate successivamente dal Gestore