L’articolo 6 dispone una deroga alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Entrambe le soglie di cui sopra sono state fissate dall’articolo 1, comma 423 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005). Ai sensi della medesima norma di riferimento, cui si deroga, il reddito imponibile dei produttori di energia in questione viene calcolato applicando un coefficiente di redditivita` del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sull’IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta e con esclusione della quota incentivo.
La disposizione in esame prevede invece che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, nella determinazione del reddito imponibile in questione, la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, sia data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica – che e` stabilito dall’ARERA, ovvero l’Autorita` di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – e un valore di 120 euro al MegaWatt/ora.
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