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DL AGRICOLTURA - INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO ALLE PRATICHE SLEALI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

14/06/2024

PREMESSA

Ancora un intervento normativo che ha interessato la disciplina sul divieto di pratiche sleali entrata in vigore con il Dec. Leg.vo 8.11.2021 n. 198.

Il legislatore, nel modificare il sistema normativo sulle pratiche sleali, segue la tecnica emendativa per quello che riguarda gli articoli 2 e 3 della suddetta legge, prevedendo sostanziali novità nella descrizione degli interventi per il rafforzamento al contrasto delle pratiche sleali. Negli altri casi (art. 10), invece, si incide sulla tecnica di accertamento e repressione delle pratiche sleali, ampliando gli strumenti di controllo preventivo e successivo alle operazioni commerciali di cessione della produzione agricola.

PREZZI E COSTI DI PRODUZIONE

Con la nuova disposizione che si commenta, si affronta (e si cerca di risolvere) uno dei problemi nodali che interessa la circolazione dei prodotti agricoli, e cioè il 'giusto prezzo' del bene, oggetto di transazione commerciale.

Il rapporto tra i prezzi di scambio e costi di produzione assume, nella sua dinamicità, una rilevanza centrale in un mercato in cui molto spesso le imprese industriali del sistema agro-alimentare agiscono in situazioni di oligopsonio o monopsonio.

D'altro canto, nella consapevolezza che la determinazione del prezzo rappresenti il principale fattore su cui si basano gli attuali modelli di concorrenza, il legislatore europeo ha avvertito,  da tempo, la esigenza di rendere, non solo più trasparente l'operazione economica, ma anche di costruire un equilibrio delle relazioni tra gli operatori della filiera, intervenendo con il Reg. (UE) 2021/2117 sugli artt. 148 e 168 attraverso la predisposizione di criteri oggettivi per le determinazione del prezzo di vendita. Si stabilisce, allora, che ove trovi applicazione l'art. 168, se la consegna di prodotti agricoli da un produttore ad un trasformatore o distributore forma oggetto di un contratto scritto,  il prezzo da pagare per la consegna è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono includere indicatori oggettivi, indici e metodi di calcolo facilmente comprensibili per le parti.

Quanto agli indicatori oggettivi, è lo stesso art. 168 a stabilire che questi possono basarsi sui prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti.

Attraverso questo intervento europeo si è introdotto l'indice dei 'costi di produzione' quale parametro in grado di incidere sulla fissazione del prezzo.

Resta comunque da considerare che, a parità di prodotto, i costi di produzione dipendono in realtà sempre da un complesso di circostanze esterne al dominio del singolo imprenditore e che variano da territorio a territorio.

Ciò è particolarmente evidente nel mondo della produzione agricola, in cui le complessive situazioni ambientali giocano un ruolo determinante, a prescindere dalle dimensioni stesse delle strutture produttive.

Ciò permette di comprendere la problematicità e le difficoltà che si incontrano in sede di fissazione convenzionale degli stessi costi medi di produzione per singolo prodotto o per categorie di prodotti, sia per la diversità dei fattori della produzione impiegata, sia per la varietà delle situazioni ambientali e territoriali da prendere in considerazione.

Resta fermo che la fissazione in sede amministrativa di un costo medio di produzione come parametro al di sotto del quale non si dovrebbe definire contrattualmente il prezzo, altera il funzionamento del mercato e la libera formazione dei prezzi, in termini non diversi da quanto si verificherebbe se l'autorità fissasse direttamente il prezzo 'politico' del bene: in entrambi i casi si è in presenza di interventi regolatori del mercato.

PRESCRIZIONEI DEL DECRETO-LEGGE

Con il decreto legge che si commenta, si introduce all'art. 2 del Dec. Leg.vo 198/2021, il concetto di 'costo di produzione', intendendosi per tale 'il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentarti determinato dall'ISMEA sulla base della metodologia dallo stesso elaborato e comunicata al Ministero della agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste'. L'art. 2 poi viene arricchito di una ulteriore specificazione nel senso che enuncia e definisce il concetto di 'costo di produzione' intendendosi per tale quello relativo 'all'utilizzo delle materie prime, dei fattori sia fissi che variabili e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento'. Pertanto, l'art. 4 del decreto che si commenta, nell'ottica di rafforzare il contrasto alle pratiche sleali, viene ad enunciare due importanti concetti, laddove gli stessi, nel corpo normativo della legge, sono evocati. Ciò per consentire una corretta applicazione del sistema positivo.

MODIFICHE ALL’ART. 3 del Dec. Leg.vo 198/2001

All'art. 3 del decreto legislativo 198/2021, sono disciplinati i principi e gli elementi essenziali del contratto di cessione. Fra questi va inserita la disposizione in base alla quale il prezzo dei beni forniti deve tenere conto dei costi di produzione e cioè del costo relativo all'utilizzo delle materie prime , dei fattori sia fissi che variabili e dei servizi necessari al processo produttivo, svolto con le tecniche prevalenti dell'area di riferimento. In altri termini occorre considerare l'onere che si collega al processo produttivo, non con riguardo alla situazione concreta riferibile alla azienda agricola che pone sul mercato la propria produzione, ma a quella media riscontrabile nell'area geografica di riferimento. Come ricordato in precedenza,  la determinazione dei costi di produzione non è una operazione semplice, proprio per la variabilità delle situazioni che si modificano da zona a zona.

Anche l'art. 3 co. 5°, che disciplina gli accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura di prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, prevede che si dovrà tener conto dei costi di produzione nella determinazione del prezzo, secondo le tecniche produttive prevalenti che si applicano nella zona di riferimento e che interessano la disciplina dell'accordo quadro, che ha una applicazione più generalizzata ed ampia  rispetto agli accordi individuali. 

Né può essere dimenticato che i contratti di cessione debbono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, per cui la determinazione dei prezzi dei beni forniti, deve omologarsi a tali direttive.

D'altro canto non può sfuggire che in base all'art. 1 la previsione di cui all'art. 3 (nel quale è da ricomprendersi la determinazione del prezzo che deve tener conto del costo di produzione), costituisce norma imperativa, per cui prevale sull'eventuale disciplina di settore con essa contrastante. Per questo è nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria a quanto dispone l'art. 3 con le integrazioni apportate dal decreto legge agricoltura.

Resta fermo che la nullità della clausola che non dovesse tener conto del costo di produzione, non comporta la nullità dell'intero contratto, ma la disposizione verrebbe sostituita ex lege da quanto prescritto dall'art. 3 1° comma, come integrato con il riferimento all'art. 2 co. 1 lett. o ter .

L'art. 3 poi si arricchisce di ulteriori disposizioni (non sostitutive di altre regole), volte a rafforzare il contrasto alle pratiche sleali , e cioè:

1- nelle convenzioni e nei regolamenti che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, è inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali, nei rapporti tra imprese della filiera agricola e  alimentare. In tal modo si valorizza l'attività dei titolari dei gestori dei mercati all'ingrosso, nel senso che la loro azione deve essere  mirata a prevenire le pratiche sleali, per cui il titolare dei mercati stessi deve vigilare sul corretto loro funzionamento.

2- a tal fine i titolari ed i gestori dei mercati all'ingrosso, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati stessi, inoltrano tempestiva denuncia al Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (art. 9 del Dec. Leg.vo 198/21). I titolari dei mercati all'ingrosso, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, esercitano anche un potere di segnalazione alla autorità amministrativa affinchè sia sanzionata la pratica sleale.

3- La norma, che si commenta, prevede, non soltanto l'applicazione dell'eventuale sanzione amministrativa per violazione della normativa sulle pratiche sleali (art. 9 del Dec. Leg.vo 198/21), ma acquista anche rilievo sul piano civilistico, nei rapporti fra le imprese della filiera agricola e alimentare, ed il gestore dei mercati all'ingrosso. Infatti, la violazione della pratica sleale all'interno dei mercati all'ingrosso dei prodotti alimentari, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare stesso. 

In questo modo il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, rischia di vedere risolto il suo rapporto con il titolare del mercato, se si viola la normativa sulle pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.

MODIFICA dell’art. 10 del Dec. Leg.vo 198/21.

Viene introdotta una deroga all’art. 10 del Dec. Leg.vo 198/2021 che tratta della irrogazione delle sanzioni previste dallo stesso decreto legislativo. 

E' consentito infatti al contraente di una transazione commerciale, al quale sia stato contestata una violazione alla normativa sulla pratica commerciale sleale, di procedere , entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione,  al pagamento di una sanzione nella misura ridotta del 50%, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee ad elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In buona sostanza occorre dimostrare di aver tenuto un comportamento in buona fede e comunque proattivo per eliminare il danno provocato all'altro contraente entro il termine di trenta giorni, riequilibrando le sorti dell'affare attraverso il riconoscimento del giusto prezzo all'altro contraente.

 E proprio con riferimento alle previsioni di cui all'art. 3 comma 2° del Dec. Leg.vo 198/21, che prevede la conclusione dei contratti di cessione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti medesimi, costituisce attività idonea ad elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. Per contro, in relazione all'art. 5 comma 1 lett. b (che fa divieto di imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari al di sotto dei costi  di produzione), costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito, ,la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.

 ASPETTI FINANZIARI

La norma prevede che, al fine di potenziare i sistemi informatici a favore di ISMEA per lo svolgimento delle attività di propria competenza, finalizzate all'attuazione delle disposizioni di cui al Dec. Leg.vo 198/21, sono assegnati al suddetto istituto 1,5 milioni di euro per il 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell'ISMEA, sono stati assegnati al suddetto istituto 100.000 € a decorrere dal 2024.

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