Rammentiamo le varie casistiche per la tassazione dei proventi da produzione energia elettrica, da parte di privati titolari di impianti con produzione minore di 20KW:
- Soggetti titolari una convenzione in conto energia
Se si è titolari di una Convenzione in Conto Energia e beneficiario di questo unico incentivo, tieni presente che, trattandosi di un incentivo e non di un ricavo o reddito, gli importi ricevuti non devono essere dichiarati.
Il solo contributo di scambio sul posto non genera alcun reddito tassabile per gli utenti privati con impianto fotovoltaico di potenza inferiore ai 20KW. SI tratta infatti di un rimborso effettuato da GSE.
- Eccedenze di produzione liquidate e accreditate periodicamente dal GSE
Se però si è fatta richiesta e si è ricevuta la liquidazione delle eccedenze queste ultime formano reddito tassabile (energia prodotta in eccesso rispetto a quella auto consumata e scambiata con la rete ed equiparata per questo a una vendita).
La liquidazione delle eccedenze sarà pertanto dichiarata come "reddito diverso"
Il ritiro dedicato si configura come una vera e propria una vendita di energia da parte del titolare della convenzione nei confronti del GSE e quindi costituisce reddito anche se non si esercita abitualmente attività commerciale.
Ne consegue che anche il RID vada sempre dichiarato nel modello redditi/730.
Il ritiro dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, attiva dal 1° gennaio 2008. Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato.
Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.
- I proventi da impianti realizzati con Ecobonus
Per i soggetti, infine, che hanno realizzato impianti fotovoltaici beneficiando dell'ecobonus, tali contributi devono sempre essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi. L'accesso all'agevolazione è infatti subordinato, all'obbligo di cedere al Gestore servizi energetici (Gse) tutta l'energia che non è stata auto-consumata.
In tutti i casi sopra descritti per i quali sia necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i contributi , questi devono essere inseriti:
- nel quadro D per chi presenta il modello 730
- nel quadro RL per chi compila il modello Redditi.
I passaggi per scaricare il prospetto delle somme da dichiarare sono i seguenti:
- Accedere all’area Clienti GSE
- Selezionare la sezione “PAGAMENTI”
- Selezionare il periodo mediante il filtro “data di pagamento da/a” e il contratto di interesse;
- Scarica il file riepilogativo (.csv) tramite il pulsante “ESPORTA”;
- Vai alla sezione “LISTA EXPORT” per scaricare e aprire il file;
- All’interno della tabella, i valori da prendere in considerazione sono quelli riportati nella colonna “IMPORTO PAGATO DOCUMENTO”, relativi alle righe contrassegnate da “TIPO PAGAMENTO” “BONIFICO GSE” e “COMPENSAZIONE-DEDUZIONE ONERI GSE” La somma di tali importi rappresenta il valore da dichiarare.
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