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INDICAZIONE IN SCONTRINO DELLE SPESE PER PRODOTTI OMEOPATICI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

27/06/2025

Tra le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d’imposta nella misura del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente 129,11 euro, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir, rientrano quelle sostenute per prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica), acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici), come previsto dalla circolare n. 14/2023. Per quanto attiene alla natura del prodotto acquistato è necessario che sullo scontrino fiscale parlante (l’attuale documento commerciale)  sia indicato la dicitura "omeopatico” (risoluzione n. 10/2010) al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.

Fonte FIscoOggi.

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