La legge di conversione ha introdotto diverse modifiche alla disciplina del nuovo strumento assistenziale denominato Assegno di Inclusione (Adi), che – come noto – sostituirà a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza.
In particolare, potranno beneficiare dell’Adi, oltre ai nuclei con disabili, minori o over 60, anche quelli con i componenti in situazione di svantaggio inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla PA. Conseguentemente, la legge di conversione ha provveduto a modificare la scala di equivalenza ai fini dell’Adi inserendo un apposito parametro per le persone disabili o prese in cura dai servizi socio-sanitari-territoriali.
Viene poi prevista la possibilità di presentare domanda anche presso i CAF, a partire dal 1° gennaio 2024, oltre che presso l’Inps e i patronati.
Nell’ambito del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dell’Adi, viene introdotta la possibilità di prevedere l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività (anche con il coinvolgimento in progetti di volontariato degli Enti del Terzo settore).
Cambia anche la definizione di “offerta congrua” (ovvero, l’offerta che, se rifiutata fa perdere il sussidio al componente del nucleo familiare beneficiario dell’Adi) nel caso in cui la stessa sia riferita ad un contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione): in tal caso, l’offerta può essere rifiutata non solo se il luogo di lavoro disti più di 80 km da casa, ma anche (e qui interviene la legge di conversione) se il luogo di lavoro non sia raggiungibile entro i 120 minuti utilizzando i mezzi pubblici di trasporto.
Una ulteriore modifica stabilisce poi un’esclusione, per il beneficiario di Adi attivabile al lavoro, dall’obbligo di accettare un lavoro a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale esclusivamente nel caso in cui nel nucleo siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati: in tal caso, l’offerta deve essere accettata nei limiti degli 80 Km dal domicilio e dei 120 minuti dei mezzi di trasporto pubblico.
Si segnala, in particolare, l’inclusione dei percettori dell’Adi tra i soggetti che possono svolgere rapporti di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato in agricoltura, in base alla disciplina transitoria stabilita per il 2023-2024 dalla Legge di bilancio 2023 (si rinvia, sul punto, alla ns circolare n. 16766 del 23 gennaio 2023).
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