La disciplina sulla tassazione dei rifiuti speciali prodotti nell’esercizio dell’attività agricola, nonostante sia regolata Legge di Stabilità 2014, che prevede l’esclusione della TARI per le superfici dove vengono prodotti in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali nel caso di smaltimento a carico del produttore, presenta non poche criticità dal punto di vista applicativo.
Mediante recenti interventi la giurisprudenza ha chiarito che l’onere dichiarativo è in capo al contribuente, in merito alla tipologia dei rifiuti prodotti e alla delimitazione delle superfici nelle quali i rifiuti vengono prodotti per poter beneficiare dell’esenzione della TARI.
Per le attività agricole principali, risulta generalmente più agevole distinguere le superfici produttive di rifiuti urbani da quelle che generano rifiuti speciali, maggiore accortezza è richiesta alle attività agricole connesse. In tali casi, occorre individuare puntualmente le superfici concretamente destinate ad attività quali l’agriturismo, la vendita diretta o gli uffici, in quanto suscettibili di produrre rifiuti urbani e, pertanto, potenzialmente assoggettabili alla TARI.
L’applicazione del tributo deve essere commisurata all’effettiva capacità delle superfici di produrre rifiuti urbani, tenendo conto delle modalità concrete di utilizzo degli immobili e di elementi quali, ad esempio, la stagionalità dell’attività.
La disciplina sulla natura e classificazione dei rifiuti è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D. Lgs. n. 152/2006, il quale all’art. 183, comma 1, lett. b-sexies), stabilisce che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione dell’agricoltura e della silvicoltura, coerentemente si decreto qualifica come rifiuti speciali quelli prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi dell’art. 2135 cod. civ.
Con riferimento alla tassazione dei rifiuti, la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), all’art.1, comma 641 individua quale presupposto per l’applicazione della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Restano escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva. Da tale impostazione, risulta irrilevante la categoria catastale del fabbricato, poiché per l’assoggettamento alla TARI è rilevante la tipologia di attività svolta non la ruralità dei locali o aree detenute.
Le imprese agricole, per le superfici che producono esclusivamente rifiuti speciali e provvedono allo smaltimento tramite operatori privati non sono assoggettate all’obbligo di pagamento della TARI.
Il contribuente che occupa o detiene locali una parte della superficie nella quale si producono rifiuti speciali oppure che, per le sue caratteristiche, risulta inidonea alla produzione di rifiuti urbani ha l’onere di presentare la documentazione idonea a dimostrare l’esclusione o l’esenzione delle superfici, mediante un’adeguata delimitazione di tali spazi. La dichiarazione TARI, una volta presentata, ha efficacia anche per gli anni seguenti, di conseguenza produce i suoi effetti senza la necessità di rinnovarla annualmente, a meno che non intervengano variazioni dei dati dichiarati.
Per quanto attiene ai rifiuti prodotti dalle aziende agricole nello svolgimento delle attività connesse, di cui all’art. 2135, comma 3, cod. civ., tra le quali rientrano l’agriturismo, le fattorie didattiche e gli spacci aziendali, non vi è una definizione unitaria sulla qualificazione come rifiuti urbani o speciali ai fini dell’applicazione della TARI. In particolare, l’art. 1, comma 10, D. Lgs. n. 116/2020 nel classificare i rifiuti speciali, non ricomprende espressamente i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole connesse. Tuttavia, il generico richiamo della norma ai rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. comprende “tecnicamente” anche quelle connesse di cui al terzo comma dello stesso articolo. Pertanto in alcuni casi, si è anche sostenuta un’esclusione anche per tali attività.
Tale contesto normativo ha generato numerosi interventi giurisprudenziali con particolare riguardo alla classificazione dei rifiuti prodotti dall’attività agrituristica.
Relativamente all’attività agrituristica, ai fini TARI, l’assimilazione all’attività alberghiera pare un criterio purtroppo assodato, considerando i rifiuti come “urbani”.
Tuttavia, la peculiarità della connessione con l’attività agricola, ma soprattutto, le particolari limitazioni autorizzative, non rendono l’attività agrituristica assoggettabile totalmente alle tariffe previste per l’attività alberghiera; è quindi opportuno che i Comuni definiscano delle tariffe o delle riduzioni totali o parziali, specifiche per tali attività.
La tassazione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole continua purtroppo a presentare profili di incertezza applicativa. Se la giurisprudenza ha recentemente chiarito gli obblighi dichiarativi in capo al contribuente necessari per beneficiare dell’esclusione dalla TARI delle superfici produttive di rifiuti speciali, permangono dubbi sulla qualificazione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole connesse, in particolare dall’agriturismo. I recenti orientamenti giurisprudenziali tendono ad assimilare quest’ultima attività a quella alberghiera ai fini della TARI, mentre le indicazioni dell’IFEL e i principi della normativa europea evidenziano l’esigenza di un intervento legislativo che definisca in modo più chiaro il regime applicabile ai rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole connesse.
Prossima lettura
EMERGENZA CLIMATICA: INTEGRAZIONE NORME IN MATERIA DI CISOA PER GLI OTI E PER GLI OTD
navigate_next