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EMERGENZA CLIMATICA: INTEGRAZIONE NORME IN MATERIA DI CISOA PER GLI OTI E PER GLI OTD

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

24/07/2026

A integrazione di quanto già comunicato in materia di CISOA per emergenza climatica, comunichiamo di seguito le modalità operative definite dall’INPS con il Messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026.

L’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione della disciplina speciale della CISOA prevista dall’art. 6 del D.L. n. 107/2026 (Decreto Infrastrutture), relativa alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa determinate da eccezionali situazioni climatiche, comprese le straordinarie ondate di calore, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026.

La misura interessa esclusivamente gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e gli operai agricoli a tempo determinato (OTD).

Caratteristiche della CISOA per emergenza climatica:

La prestazione viene riconosciuta:

  • anche in assenza del requisito ordinario delle 181 giornate lavorative previsto dall’art. 8 della Legge n. 457/1972;
  • anche nel caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.

In particolare:

  • le giornate autorizzate con la CISOA speciale non vengono conteggiate ai fini del raggiungimento del limite massimo annuale di 90 giornate;
  • le giornate di integrazione salariale sono equiparate al lavoro ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola;
  • per le giornate interessate da riduzione dell’attività lavorativa, la copertura contributiva sarà:
    • ordinaria per la parte di giornata effettivamente lavorata;
    • figurativa per la parte coperta da CISOA.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate utilizzando le specifiche causali:

  • Riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero

Causale: “CISOA eventi atmosferici a riduzione”

Codice: 17

  • Sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata

Causale: “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex D.L. 107/2026”

Codice: 18

Qualora la sospensione o riduzione riguardi tutti i lavoratori interessati, è possibile presentare un’unica domanda riferita sia agli OTI sia agli OTD.

Nel caso in cui, invece, alcuni lavoratori siano interessati da sospensione e altri da riduzione dell’attività, sarà necessario presentare domande separate, una per ciascuna causale.

Termini di presentazione

Le domande devono essere presentate entro il termine ordinario di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Considerato che la procedura è disponibile dal 24 luglio 2026, per gli eventi verificatisi nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 23 luglio 2026, le domande potranno essere presentate entro il 22 agosto 2026.

Modalità di pagamento

Il trattamento viene concesso con provvedimento della Struttura INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto al lavoratore.

  • Nella domanda dovrà pertanto essere indicato l’IBAN del lavoratore beneficiario.

Adempimenti del datore di lavoro

L’INPS precisa che il datore di lavoro non è tenuto a effettuare ulteriori adempimenti oltre alla presentazione del modello di domanda SR33, che contiene già tutte le informazioni necessarie alla liquidazione della prestazione.

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