L’agricampeggio è una opportunità per vivere a contatto con la natura è un'area attrezzata per la sosta di tende, camper o roulotte all'interno di un'azienda agricola; offre servizi di base e permette agli ospiti di vivere un'esperienza a stretto contatto con la natura e la vita di campagna.
L’agricampeggio rientra tra le attività connesse, ai sensi dell’art. 2135 del CC, che integra la ricettività turistica con l'attività agricola.
L’agricampeggio in Lombardia prevede le seguenti disposizioni normative:
Il r.r. n. 5/2020 all’Art. 2 Disposizioni relative alle diverse attività agrituristich al comma 2, dispone quanto segue:
“Per l'agricampeggio in spazi aperti attrezzati possono essere utilizzate solo unità abitative mobili quali tende, compresa la formula glamping, caravan, autocaravan o case mobili da campeggio. Tali unità abitative possono essere messe a disposizione dall'azienda purché sia garantita la prevalenza della capacità ricettiva delle unità abitative proprie dei turisti.
Per quanto concerne i requisiti tecnici, gli standard qualitativi e i servizi igienico-sanitari relativi all'attività di agricampeggio, si osservano le disposizioni del regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 3 Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'art. 37 della l.r. 27/2015 Politiche regionali in materia di turismo e di attrattività del territorio lombardo.”
Il rimando che il r.r. n. 5/2020 fa al r.r. n. 3/2018 consente di introdurre le disposizioni del DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Infatti, all’art. 6 Caratteristiche delle unità abitative, comma 2, del r.r. n. 3/2018 vengono definite le unità abitative mobili, differenziandole da quelle fisse di cui al comma 1.
- Le unità abitative fisse sono soggette al rilascio del titolo abilitativo edilizio del comune competente per territorio e devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistico-edilizi comunali.
- Le unità abitative mobili, che conservino i meccanismi di rotazione in funzione, che non siano collegate permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria siano rimovibili in qualsiasi momento, nonché i relativi accessori e pertinenze, non richiedono rilascio di titolo abilitativo edilizio, nel rispetto dell’art. 3 lettera e.5) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».
Alla lettera e.5) il DPR introduce una eccezione alle nuove costruzioni:
lettera e.5) “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”
Infatti, l’installazione di “manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni” non necessitano di titoli abilitativi edilizi solo quando:
- sono finalizzati a soddisfare esigenze meramente temporanee (es. tettoia temporanea per riparare fieno a causa di ristrutturazione fienile);
- le tende e/o le unità abitative mobili hanno meccanismi di rotazione in funzione, non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentano le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore, ove esistenti e, soprattutto, sono collocate in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate, in conformità alle disposizioni urbanistiche e nel rispetto di quanto riportato nel certificato di connessione.
Questi manufatti, collocati in strutture ricettive, possono essere posati in via continuativa. Relativamente alla specificazione riportata dal regolamento regionale n. 5/2020 circa le tende, compresa la formula glamping, questa va intesa come il particolare allestimento della tenda, più ricercato e “glamour” rispetto alla tenda.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, le “unità abitative mobili quali tende, compresa la formula glamping, caravan, autocaravan o case mobili da campeggio” previste dalla disciplina lombarda dell’agriturismo, sono manufatti che: non richiedano, per la loro installazione, alcun titolo edilizio; abbiano, laddove necessario (es. casette mobili), meccanismi di rotazione in funzione (ruote) per consentirne in ogni momento movimentazione; non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno al fine di permettere, in ogni momento, la rimozione delle relative strutture, degli accessori, delle pertinenze nonché dei relativi allacciamenti tecnologici alla rete idrica, elettrica e fognaria, consentendo, pertanto, il ripristino delle condizioni preesistenti.