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ULTERIORI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DATORE DI LAVORO

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

01/09/2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022 il D.lgs. n. 104/2022, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea, che introduce nuovi obblighi per i datori di lavoro in materia di informazioni da fornire ai lavoratori nei contratti di lavoro.
Il Decreto Trasparenza è in vigore dal 13 agosto 2022; tuttavia, è previsto un periodo transitorio per i lavoratori assunti precedentemente a tale data che potranno richiedere al datore di fornire le informazioni previste dal Decreto.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Decreto Trasparenza si applica anche ai contratti di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale; sono inoltre inclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Oltre ai rapporti di lavoro autonomo e ad altre casistiche particolari, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive.

INFORMAZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO
In base alle nuove disposizioni normative, il datore di lavoro - e adesso anche il committente - dovrà comunicare per iscritto, in formato cartaceo oppure elettronico:
- le informazioni tipiche del rapporto, come la tipologia contrattuale, il nome del datore, la sede di lavoro, la data di inizio e fine (in caso di rapporto a tempo determinato);
- la retribuzione (composizione, modalità e scadenze di pagamento)
- il periodo di prova, se previsto;
- l’inquadramento del lavoratore (categoria, livello e qualifica o, in alternativa, la descrizione sommaria del lavoro);
- la programmazione dell’orario ordinario di lavoro (ma in caso di impossibilità, si dovranno fornire dati alternativi molto approfonditi).

L’elenco delle informazioni che devono essere fornite non finisce qui. Infatti, se non fornite nel contratto di lavoro, il datore dovrà comunicare – entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa - anche:
- la durata delle ferie e la durata degli eventuali congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- eventuali co-datori di lavoro;
- la durata del preavviso e la relativa procedura;
- gli Enti e gli Istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi;
- il contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto, e gli eventuali contratti collettivi di secondo livello (territoriali e/o aziendali) applicati al rapporto di lavoro
- il diritto di essere informato anche sull’orario di lavoro straordinario e di conoscere la prevedibilità dell’impiego (condizioni del lavoro straordinario) o, nel caso di modalità organizzative imprevedibili, la sua variabilità (orinario e straordinario);

Da sottolineare come la nuova disciplina ha eliminato la possibilità di fornire al lavoratore l’informativa relativamente ad alcuni elementi attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva applicata.

In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data del suo inizio, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.

Tali informazioni dovranno essere conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserverà la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

SANZIONI
Il Decreto Trasparenza inasprisce l'apparato sanzionatorio connesso alle violazioni delle disposizioni in materia di informazioni ai lavoratori.
È prevista, infatti, una sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 1.500 euro per ogni lavoratore interessato applicata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro a seguito dei necessari accertamenti avviati anche per denuncia del lavoratore circa il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi sopra riepilogati.
I nostri hanno già provveduto alla predisposizione dell’informativa in ottemperanza dei nuovi adempimenti legislativi.

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