Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (i c.d. avvisi bonari) possono essere definite, con sanzioni ridotte, entro sessanta giorni dalla notifica, in unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali. L’art. 10, D. Lgs. n. 1/2024, c.d. “Decreto Adempimenti”, ha disposto che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno sia sospeso l’invio degli avvisi bonari e delle lettere di Compliance. Inoltre, ai sensi dell’art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/2016, dal 1° agosto al 4 settembre di ciascun anno sono sospesi i termini per il pagamento delle somme richieste. Attenzione, la sospensione riguarda esclusivamente il versamento in unica soluzione o della prima rata, mentre le rate successive devono essere corrisposte entro le ordinarie scadenze.
La sospensione dell’invio delle comunicazioni
Come sopra anticipato, l’art. 10, D. Lgs. n. 1/2024, c.d. “Decreto Adempimenti”, ha previsto che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno sia sospeso l’invio:
- delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati (artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972);
- delle comunicazioni degli esiti dei controlli formali (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973);
- degli esiti della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1, comma 412, Legge n. 311/2004);
- degli inviti all’adempimento di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, Legge n. 190/2014, ossia delle c.d. lettere di Compliance.
Nel mese di agosto, pertanto, i contribuenti non ricevono le comunicazioni di irregolarità né le lettere di Compliance, salvo i casi di urgenza.
La sospensione dei termini di pagamento dal 1° agosto al 4 settembre
Ai sensi dell’art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/2016, dal 1° agosto al 4 settembre di ciascun anno sono sospesi i termini per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Il termine di sessanta giorni (trenta per la tassazione separata) utile per la definizione agevolata è dunque sospeso e, pertanto, qualora l’atto sia notificato nel periodo 1° agosto - 4 settembre 2026, il termine decorre dal 5 settembre 2026.
La sospensione opera con esclusivo riferimento al versamento, in unica soluzione o della prima rata, da effettuare nei sessanta giorni successivi alla notifica. Nessuna sospensione è invece prevista per le rate successive alla prima che, ancorché scadenti nel mese di agosto, devono essere versate alle ordinarie scadenze.
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