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IL MODELLO 730/2026 PER I CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

04/09/2026

La campagna dichiarativa relativa ai redditi 2025 anche quest’anno si avvia alla conclusione con il termine del 30 settembre 2026 per la presentazione del modello 730/2026, precompilato o ordinario. 

Figurano tra i contribuenti che possono presentare il modello anche quelli “senza sostituto” che appunto nel 2026, anno di invio dichiarativo, non dispongono di un sostituto d’imposta.

In tale casistica rientrano i lavoratori che hanno perso l’impiego nei primi mesi dell’anno, i collaboratori con contratti a termine cessati prima dell’estate, colf e badanti (i cui datori di lavoro privati non assumono per legge la qualifica di sostituto d’imposta) e i professionisti privi di ritenuta d’acconto diretta. Il ricorso alla procedura 730 senza sostituto semplifica peraltro gli aspetti dichiarativi per chi si trova in una fase di transizione lavorativa, evitando il più oneroso modello REDDITI PF.

Per poter fruire dell’opzione, il contribuente deve aver percepito nel 2025 redditi di lavoro dipendente, assimilati o determinati redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente; in sede di invio, inoltre, occorre segnalare l’assenza di un sostituto tenuto al conguaglio, selezionando l’apposita casella “Assenza di sostituto” nel modello.

Quando dal calcolo emerge un credito, la liquidazione non transita per la retribuzione o la pensione ma è assunta direttamente dall’Agenzia delle Entrate, previa comunicazione dell’IBAN nell’area riservata di agenzia. 

Mentre i dipendenti con sostituto, che presentando la dichiarazione a giugno ottengono il rimborso tra luglio e agosto, chi invia a ridosso del 30 settembre riceverà l’accredito indicativamente tra dicembre 2026 e i primi mesi del 2027, tempo necessario ai controlli automatizzati e alla predisposizione degli ordinativi di pagamento.

In presenza di un saldo a debito, invece, l’assenza del sostituto esclude la trattenuta automatica. 

Quindi il contribuente versa con modello F24, o dall’intermediario con i corretti codici tributo. Se il saldo non è stato versato entro i termini ordinari (30 giugno, ovvero 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), l’invio a settembre presuppone il ravvedimento operoso per la regolarizzazione di imposta, sanzioni e interessi legali.

In conclusione, teniamo a evidenziare che l’Agenzia delle Entrate può disporre verifiche preventive sulle dichiarazioni che presentino elementi di incoerenza ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 175/2014, o rimborsi superiori a 4.000 euro, con possibile differimento dell’erogazione e richiesta di documentazione probatoria.

È quindi opportuno che i contribuenti privi di sostituto conservino ricevute, fatture e “scontrini parlanti” relativi agli oneri dichiarati, per rispondere tempestivamente a eventuali richieste ed evitare la sospensione del credito, queste operazioni per chi si avvale del nostro Caf Confagricoltura, sono la base per garantire congruità e rilascio visto di conformità.

 Con l’approssimarsi del termine del 30 settembre 2026 per la trasmissione del modello 730/2026, assumono rilievo le posizioni dei contribuenti privi, al momento della dichiarazione, di un datore di lavoro o di un ente pensionistico tenuto al conguaglio; la procedura del “730 senza sostituto” consente anche a questi soggetti di far valere detrazioni e deduzioni IRPEF, con liquidazione dell’eventuale credito direttamente a cura dell’Agenzia delle Entrate.

Si informa inoltre che le Guide operative dell’Agenzia Entrate sono state recentemente aggiornate si riportano numeri utili e link di riferimento; come di consueto gli Uffici di Confagricoltura rimangono a disposizione per ogni chiarimento e consulenza.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa

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