Si fa presente che sulla G.U. n. 215 del 16 settembre 2025, è stato pubblicato il Decreto che ha confermato le percentuali di compensazione IVA applicabili per le cessioni di prodotti agricoli del settore legno, per gli anni 2024 e 2025.
Si precisa che tale pubblicazione è stata fortemente voluta da Confagricoltura, che già da tempo aveva sollecitato le istituzioni competenti, affinché provvedessero a colmare una certa precarietà normativa.
In molti casi, infatti, le percentuali di compensazione venivano confermate con effetto retroattivo, costringendo i produttori agricoli a dover operare rettifiche in sede di compilazione della Dichiarazione IVA.
Ciò stante, il Decreto in commento, conferma la percentuale di compensazione IVA applicabile alla legna da ardere e ai cascami di legno in misura pari al 6,4%.
In particolare, i prodotti specifici a cui si applica il 6,4%, sono quelli elencati ai numeri 43 e 45 della Tabella A, parte I, allegata al DPR.n. 633/72, ossia:
- n. 43): "legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura".
- n. 45): "legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale".
Si ricorda che dall’innalzamento non viene considerata la voce 44 della Tabella A, P. I, riguardante il «legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato» per la quale, pertanto, la percentuale di compensazione resta quella del 2% stabilita con un Decreto del 1992.
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