Cosa cambia nel Codice del Consumo e come evitare sanzioni
Dal 27 settembre 2026 entrano in vigore le nuove regole sulla comunicazione ambientale che modificano il Codice del Consumo.
Di particolare interesse è l’introduzione del greenwashing nel novero delle pratiche commerciali scorrette e la definizione di regole specifiche e più stringenti in materia di dichiarazioni ambientali (green claims).
Con il termine di “Greenwashing” si intende: utilizzo di dichiarazioni, informazioni o messaggi ambientali fuorvianti, non veritieri o privi di adeguato supporto probatorio, idonei a indurre il consumatore a percepire un vantaggio ambientale maggiore rispetto alla realtà.
Le novità normative si applicano a tutte le pratiche commerciali tra imprese e consumatori, prima, durante e dopo una transazione commerciale relativa a un prodotto, ed è valida per tutti i tipi di claim e etichette riguardanti gli aspetti sia ambientali che sociali (come condizioni di lavoro, parità e inclusione, impatto sulle comunità locali, responsabilità sociale lungo la filiera).
Con le nuove disposizioni, un’asserzione ambientale deve essere: chiara, specifica, accurata ed inequivocabile, dimostrabile e verificabile, basata su informazioni fattuali, rilevanti e fondate su prove scientifiche e l’onere di disporre delle prove a fondamento delle dichiarazioni ambientali spetta all’impresa.
L’apposizione di un qualsiasi marchio avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto o un’impresa o un servizio con riferimento alle sue caratteristiche ambientali e/o sociali, che non sia basato su un sistema di certificazione o non sia istituito da pubbliche autorità, costituisce una pratica commerciale sleale in tutte le circostanze.
È sempre vietato utilizzare qualsiasi asserzione ambientale generica (come “green”, “ecologico”, “eco-friendly”), la cui descrizione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione, a meno che non sia dimostrata l’eccellenza delle prestazioni ambientali del prodotto o del servizio o dell’organizzazione.
Le imprese agricole, in particolare quelle che commercializzano prodotti confezionati sul mercato, dovranno adeguare la propria comunicazione commerciale alle novità introdotte. L’adeguamento dovrà riguardare tutti gli strumenti e i materiali attraverso i quali il prodotto viene presentato e commercializzato, sia fisici sia online, quali packaging e confezioni, etichette, siti web, e-commerce, materiale promozionale e cartelli commerciali, al fine di garantire che le informazioni riportate siano conformi alle nuove disposizioni.
Qualora la scorrettezza della pratica commerciale venga accertata, l’Autorità (AGCM) può vietare la diffusione del claim (dichiarazione), ovvero il comportamento illegittimo dell’operatore, nonché disporre l’applicazione di sanzioni amministrative per un importo che varia da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto, tra l’altro, della gravità e della durata della violazione.
È previsto che le Autorità nazionali possono avviare le istruttorie, stabilire le priorità e sequenziare le azioni esecutive in base alla gravità delle violazioni e alle circostanze specifiche di ciascun caso concreto, privilegiando un approccio orientato alla conformità prima che alle sanzioni, soprattutto nelle prime fasi di applicazione in relazione ai beni già prodotti o immessi in commercio alla data del 27 settembre 2026.
Sono richiamate le esigenze di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza, idonee a tenere conto dei tempi di adeguamento degli operatori economici; fermo restando che le imprese sono tenute a adottare, sin dall’entrata in vigore della nuova disciplina, tutte le misure ragionevoli e proporzionate necessarie per assicurarne il rispetto.
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