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PPC – COME MANTENERE LE AGEVOLAZIONI SULLA CONDUZIONE

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

18/09/2026

Per mantenere i benefici non è sufficiente conservare la proprietà del fondo: bisogna continuare a coltivarlo direttamente e rispettare i requisiti specifici previsti dalla norma, la Corte di Cassazione rafforza tale direzione normativa con l’Ordinanza emessa il 15 agosto 2026.

In tema di imposta di registro infatti, tra i casi di mutamento della destinazione agricola del fondo che comportano la decadenza ( ex art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36) dal beneficio dell'aliquota ridotta applicabile all'atto di acquisto a titolo oneroso da parte di un soggetto che svolga l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale, rientra non solo la rivendita del terreno, ma anche la sua concessione in affitto a terzi, in quanto il presupposto dell'agevolazione fiscale è l'esercizio diretto dell'attività agricola, per un determinato numero di anni, da parte del beneficiario, sul fondo da lui acquistato (Cassazione n. 6204 del 2018). 

Ciò non di meno, le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta, riconosciute in favore dell'imprenditore agricolo professionale persona fisica, sono soggette alla specifica causa di decadenza di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, non potendosi alle stesse estendere la disciplina in tema di formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, con riferimento ai requisiti soggettivi ed alle cause di decadenza previsti in relazione alla qualifica di coltivatore diretto.

Si rafforza l’orientamento con l’Ordinanza n. 24662 del 15 agosto 2026 in Cassazione Civile sull’ imposta di registro - mutamento della destinazione agricola del fondo sulla perdita del diritto all’agevolazione prevista dall'art. 2, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 poi convertito dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, in tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, all’imprenditore agricolo professionale persona fisica, per gli acquisti anteriori all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, applica la specifica causa di decadenza prevista dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 99/2004, autonoma e distinta rispetto a quella dettata dalla Legge n. 604/1954 per il coltivatore diretto. 

La concessione del fondo in affitto a terzi nel quinquennio dall’acquisto, quale indice sintomatico della cessazione della coltivazione diretta e della dedizione all’attività agricola, determina la decadenza dalle agevolazioni, a prescindere dal momento del quinquennio in cui interviene e salva la sola ipotesi dell’affitto a società, riconducibile all’art. 2135 del Codice civile, a compagine composta esclusivamente da familiari dell’originario beneficiario.

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