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NUOVI LIMITI PER LE LIQUIDAZIONI IVA DAL 01/01/2023

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

27/01/2023

La recente Legge di Bilancio, all’art.276, è intervenuta anche sull’importo dei limiti dei ricavi da considerare per la periodicità delle liquidazioni IVA.

É infatti possibile optare per le liquidazioni IVA trimestrali, invece che mensili, quando il volume d’affari dell’anno precedente non supera determinati limiti.

Dal 2023 i nuovi limiti sono i seguenti:
– imprese di servizi e professionisti: € 500.000 (in precedenza erano € 400.000);
– altre imprese beni ( tra cui attività agricola): € 800.000 (erano € 700.000).

Pertanto, è necessario verificare il volume d’affari realizzato nell’anno 2022, con i nuovi importi, per stabilire con quale periodicità mensile o trimestrale da operare dal 01/01/2023.

Le imprese agricole con fatturato 2022 non superiore a € 800.000, potranno effettuare le liquida-zioni con cadenza trimestrale, aggiungendo all’eventuale importo a debito gli interessi nella misura dell1%. Le imprese agricole con volume d’affari superiore, invece, dovranno liquidare l’IVA ogni mese.

Ricordiamo che ai fini iva il regime naturale è quello mensile, per esercitare la liquidazione trime-strale occorre non solo il rispetto dei requisiti di volume d’affari, ma anche una esplicita volontà in Dichiarazione Iva barrando l’apposito rigo VO2.

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