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“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI QUATER” DEFINIZIONE AGEVOLATA AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

27/01/2023

Avvio presentazione domande

Si comunica che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) ha reso noto le modalità telematiche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it per la presentazione delle domande di adesione alla nuova sanatoria per la rottamazione dei ruoli risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022, anche se contenuti in cartelle non notificate.
Inoltre, rientrano nella definizione agevolata anche i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione già in essere ovvero oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una o più delle rate del precedente piano di pagamento.
La procedura di definizione, c.d. “Rottamazione quater”, prevede lo stralcio delle sanzioni ammini-strative, degli interessi compresi nei ruoli, nonché degli interessi di mora e degli aggi di riscossione. In breve, sono dovuti unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Per accedere alla definizione agevolata deve essere presentata apposita domanda entro il prossimo 30.04.2023 indicando il numero delle rate in cui si intende pagare il debito, per un numero massimo di diciotto rate, con contestuale rinuncia ai giudizi pendenti.
Resta comunque fermo l’annullamento “automatico” delle cartelle fino a 1.000 euro contenute nei carichi affidati dal 2000 al 2015.
Successivamente, entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvede a liquidare gli importi da versare, al netto di quanto già pagato o oggetto di “stralcio” automatico.
Il pagamento rateizzato prevede il versamento delle prime due rate con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
Per i carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada (multe), nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la definizione prevede il non pagamento unicamente delle somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di mora e delle somme dovute a titolo di aggio.

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
1. utilizzando l’area riservata del sito web dell’ADER, con le credenziali SPID, CIE e Carta Na-zionale dei Servizi, indicando le cartelle o gli avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla definizione agevolata;
2. accedendo all’ area pubblica compilando un apposito form e allegando un documento di riconoscimento, specificando l’indirizzo e-mail a cui sarà inviata la ricevuta della domanda di adesione.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Una volta presentata la domanda di adesione sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023), i debiti per le somme dovute a titolo di definizione agevolata e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla stessa data, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la domanda per la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
Infine, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

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