La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) all’art. 1, comma 179, ha previsto l’innalzamento a due mesi dei congedi parentale indennizzati all’80%.
Pertanto, i genitori lavoratori che finiranno il periodo di maternità-paternità dopo il 31 dicembre 2023 (anche per un solo giorno), avranno dunque la possibilità di fruire di due mesi di congedo parentale retribuito all’80% nel 2024, fino a sei anni di vita del figlio, mentre i successivi sette mesi di congedo parentale indennizzato, fruibili (fra entrambi i genitori) fino ai 12 anni del figlio, saranno retribuiti come di consueto al 30%. Oltre i nove mesi, il congedo parentale non è più indennizzato, quindi si può chiedere, ma senza retribuzione.
Si tenga conto che la nuova Legge di Bilancio 2024, a parte l’estensione a due mesi dei congedi retribuiti all’80%, non ne ha cambiato le regole ed i limiti, per cui tale previsione/incremento, continua ad operare esclusivamente a beneficio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che terminano il congedo di maternità – oppure – di paternità obbligatorio o alternativo successivamente al 31 dicembre 2023, rimangono pertanto esclusi sia i lavoratori autonomi che gli iscritti alla Gestione Separata per i quali rimangono le regole generali.
Per eventuali approfondimenti si rimanda a quanto già chiarito con Nota Enapa n. 36/2023, in quanto le regole, come detto, sono rimaste immutate.
Da ultimo si ricorda che dal 2025, il secondo mese di congedo parentale sarà invece coperto a regime da una indennità pari al 60% della retribuzione (invece che all’80%).