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LEGGE DI BILANCIO 2025 - POLITICHE CREDITIZIE

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

24/01/2025

Le disposizioni normative rafforzano e introducono misure di supporto alle MPMI per accedere più facilmente a soluzioni di finanziamento, anche con garanzia dello Stato, da parte di banche e/o istituti finanziari. 

Ciò che accumuna le opportunità offerte dal legislatore nazionale è senz’altro il fatto che esse consolidano e rinforzano gli strumenti di finanza, anche agevolata, per ridurre il peso finanziario, e più in generale per favorire l’accesso al credito nella prospettiva di assicurare la continuità degli investimenti produttivi del comparto. E, dunque, conseguentemente, favorirne lo sviluppo, l’innovazione e la crescita.   

Art. 1, comma 450 - (Fondo di garanzia PMI)

La disposizione in commento apporta le seguenti modificazioni all’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023, che ha dettato la disciplina transitoria dell’operatività del Fondo di garanzia delle PMI (ex lege 1996/662), applicabile fino allo scorso 31 dicembre 2024.   

Nello specifico:

  • la lettera a) proroga l’operatività del Fondo di garanzia, come delineata per il 2024, con il richiamato articolo 15-bis (vedasi la RT per il contenuto delle norme) fino al 31 dicembre 2025;
  • la lettera b)  riduce dal 55 al 50% la misura massima della garanzia per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, di seguito denominate “PMI”, eliminando tuttavia il requisito dell’appartenenza alle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, ed escludendo l’innalzamento della predetta misura massima al 60% per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
  • la lettera c) eleva da 80.000 a 100.000 euro l’importo massimo di ammissibilità per le operazioni cosiddette di “importo ridotto” nei casi in cui la richiesta di garanzia sia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati;
  • la lettera d) elimina il requisito di un numero di dipendenti non inferiore a 250 nella definizione di PMI small mid cap ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo anche su singole operazioni (modalità cosiddetta del loan by loan) oltre che su portafogli di finanziamenti. 

In altre parole, sono confermate e prorogate fino al 31 dicembre 2025 tutte le misure transitorie previste dal sopra citato articolo 15-bis, fatta eccezione per la percentuale di garanzia sulle operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità delle PMI, che viene ridotta al 50% senza alcuna differenziazione in base alla fascia assegnata attraverso il modello di valutazione del Fondo.  Resta ferma invece la copertura all’80% su tutte le operazioni finanziarie. 

Inoltre, al fine di assicurare l’operatività del Fondo di garanzia per l’annualità 2025, tenendo conto della proroga al 2025 della disciplina recata dal sopra richiamato articolo 15-bis, sulla base delle previsioni elaborate dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il gestore del fondo, è stimato un fabbisogno finanziario di circa 2,3 miliardi di euro. La copertura finanziaria di tale fabbisogno per il 2025 è assicurata, per la sua interezza, da risorse già nella disponibilità del Fondo.

Per completezza espositiva, si fa presente che i successivi commi 451 – 454 prevedono un premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo PMI.  Ciò vale a dire che per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi dell’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 - a valere quindi sul fondo di garanza PMI - , versano al relativo Fondo un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione. 

Si segnala, infine, che la misura in esame lascia inalterate le attuali condizioni, in termini di commissioni, applicate sulle singole operazioni di prestito, la cui entità, che in alcuni casi è pari a zero, non supera comunque l’1% dell’importo della garanzia rilasciata dal Fondo PMI sul finanziamento concesso. 

Art. 1, comma 461 - (Nuova Sabatini)

Il comma, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, ex art. 2 del d.l. 69/2012, prevede il rifinanziamento della “Nuova sabatini”, nota misura di incentivazione agli investimenti - acquisto o acquisizione in leasing - in beni strumentali. 

Più precisamente, la disposizione normativa integra l’autorizzazione di spesa, ex comma 8 del suddetto articolo 2, di: 

  • 400 milioni di euro per l’anno 2025;
  • 100 milioni di euro per l’anno 2026; e
  • 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. 

Si coglie l’occasione per ricordare che la Beni strumentali “Nuova sabatini” è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. 

Più precisamente:

  • L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing);
  • Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96) fino all’80%dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
  • di durata non superiore a 5 anni;
  • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
  • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili;

Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al: 

  • 2,75% per gli investimenti ordinari;
  • 3,575% per gli investimenti 4.0;
  • 3,575%  per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023) 

Per le PMI impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento:

  • 5% per le micro e piccole imprese;
  • 3,575% per le medie imprese.

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