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MODIFICHE IN CORSO SULLE FUNZIONI DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CAPI (I&R)

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

24/01/2025

Nota ministeriale su registrazione “insiemi” per suini e ovicaprini.

Il Ministero della Salute con propria comunicazione ha trasmesso il dispositivo della Direzione Generale della Sanità animale e del Farmaco veterinario inerente l’allineamento e la certificazione BDN dell’effettiva detenzione di insiemi delle specie suina, ovina e caprina. 

Il Ministero, emanando tale dispositivo, prevede che gli operatori che allevano suini, ovini e caprini entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio che sarà pubblicata sul portale Vetinfo provvedano a verificare e aggiornare i dati registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) per la propria attività inerenti agli “insiemi” e ai capi effettivamente detenuti.

Tale periodo di 90 giorni è indicato come “periodo di allineamento e certificazione” perché a conclusione dell’attività di allineamento di tutti i capi detenuti, l’operatore registra in BDN l’autocertificazione della piena rispondenza tra insiemi e capi effettivamente detenuti nel suo allevamento a tale data e quanto riportato nel registro BDN. 

Si evidenzia che al termine del periodo di allineamento e certificazione di 90 giorni sono considerati allineati i dati BDN inerenti agli insiemi di ovini, caprini e suini di tutti gli allevamenti, anche per gli operatori di allevamenti che non hanno registrato l’autocertificazione. 

Il Ministero, quindi, per i suini sta prevedendo un passaggio da un sistema di tracciabilità a “partita” di animali a quello di “insieme” di animali con le seguenti differenze:

  • Partite: gli animali sono tracciati come partite al momento della registrazione del DDA (ingresso/uscita). Nel registro di stalla gli ingressi per nascita o per introduzione e le uscite non sono tra loro correlate;
  • Insiemi: si costituiscono al momento dell’ingresso nell’attività (nascita o introduzione) e da esso si tracciano le uscite (movimentazioni, morti, identificazione individuale). Gli animali hanno stessa data di introduzione, stesso identificativo, stessa provenienza. 

Per gli ovicaprini la costituzione degli insiemi è prevista solo per gli animali destinati al macello entro i 12 mesi e in pratica: 

  • l’insieme di OVINI o di CAPRINI nati nell’allevamento dell’operatore e omogeneo per età, destinati all’invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età e identificati con marca auricolare singola (numero stabilimento). 

Come richiesto da Confagricoltura durante il periodo di allineamento e certificazione, le registrazioni degli insiemi, anche se devono comunque essere effettuate dall’operatore, non generano ritardi e non sono oggetto di misure correttive e di sanzioni previste dalla normativa vigente.

Confagricoltura ha già fatto presente al Ministero che, oltre a prevedere una maggiore semplificazione per la registrazione degli insiemi e di tutte le operazioni correlate, il periodo transitorio della non applicazione di misure correttive e di sanzioni deve essere prorogato oltre il periodo di allineamento e certificazione di almeno 6 mesi per dare tempo agli operatori o loro delegati di abituarsi alla nuova gestione per insiemi della BDN. 

Il Ministero fa presente che le istruzioni per la gestione degli insiemi e per le attività di allineamento e certificazione saranno aggiornate e pubblicate prima dell’avvio del periodo di allineamento e certificazione sul portale Vetinfo (disponibili accedendo al settore della BDN «suini» o «ovini e caprini» e quindi al Menu DATI - Info - Manuali di utilizzo dell’applicativo - alla voce Manuale Gestione Insiemi dei suini o degli ovini e caprini).

Al termine del periodo di allineamento e certificazione, gli operatori di suini, di ovini e di caprini non saranno più tenuti alla registrazione in BDN dei censimenti annuali.

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