Nel Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), entrata in vigore il 1° gennaio 2026.
Di seguito si propone una sintesi strutturata e di immediata consultazione delle principali disposizioni in materia di lavoro e previdenza.
Tassazione agevolata sugli incrementi retributivi contrattuali
(Art. 1, commi 7 e 12)
Gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 sono assoggettati, salva rinuncia scritta del lavoratore, a:
- imposta sostitutiva IRPEF e addizionali pari al 5%.
La misura si applica:
- ai lavoratori del settore privato;
- con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro.
Detassazione dei premi di produttività
(Art. 1, commi 8, 9 e 12)
Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, corrisposti negli anni 2026 e 2027 in attuazione di contratti collettivi aziendali o territoriali, si applica:
- imposta sostitutiva dell’1% (anziché 5% nel 2025);
- limite massimo agevolabile: 5.000 euro annui (anziché 3.000 euro).
Revisione IRPEF – riduzione dell’aliquota del secondo scaglione
La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla struttura dell’IRPEF prevedendo:
- la riduzione dell’aliquota del secondo scaglione dal 35% al 33%;
- l’applicazione allo scaglione di reddito compreso tra 28.000 e 50.000 euro.
Il vantaggio fiscale massimo stimato per i contribuenti interessati può arrivare fino a 440 euro annui.
Per i redditi più elevati è prevista una misura di sterilizzazione del beneficio, attuata mediante una riduzione delle detrazioni fiscali, al fine di evitare effetti regressivi.
Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni
(Art. 1, commi 10–12 e 18)
Per il periodo d’imposta 2026, salva rinuncia scritta del lavoratore, sono assoggettate a:
- imposta sostitutiva del 15%
le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
- lavoro festivo o nei giorni di riposo settimanale;
- indennità di turno e altri emolumenti connessi al lavoro a turni.
La misura si applica ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro.
Sono esclusi i lavoratori dei settori turistico, ricettivo e termale, per i quali si applica il trattamento integrativo speciale.
Detassazione dei dividendi su azioni assegnate ai lavoratori
(Art. 1, comma 13)
Per il 2026, i dividendi derivanti da azioni assegnate ai lavoratori in sostituzione dei premi di risultato:
- fino a 1.500 euro annui;
- sono esenti da imposizione fiscale per il 50% del loro ammontare.
Aumento del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici
(Art. 1, comma 14)
Dal 2026 il valore giornaliero non imponibile dei buoni pasto elettronici è elevato:
Esonero contributivo per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato
(Art. 1, commi 153–155)
Per favorire l’occupazione giovanile, è previsto:
- esonero contributivo parziale sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi premi INAIL);
- durata massima: 24 mesi;
- per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026;
- personale non dirigenziale.
L’accesso alla misura sarà disciplinato da decreto interministeriale.
Esonero contributivo per assunzione di madri con tre o più figli
(Art. 1, commi 210–213)
È riconosciuto un esonero contributivo del 100%, nel limite di 8.000 euro annui, per l’assunzione di donne:
- madri di almeno tre figli minori di 18 anni;
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Durata dell’esonero:
- 12 mesi (tempo determinato);
- 18 mesi (trasformazione a tempo indeterminato);
- 24 mesi (assunzione a tempo indeterminato).
Incentivi per la trasformazione da tempo pieno a part-time
(Art. 1, commi 214–218)
Ai datori di lavoro che consentono la trasformazione del rapporto di lavoro è riconosciuto:
- esonero contributivo del 100%;
- limite massimo: 3.000 euro annui;
- durata massima: 24 mesi.
Confermato il Bonus mamme
(Art. 1, commi 206–207)
Per il 2026 è confermato un contributo non imponibile pari a:
- 60 euro mensili;
- per madri con ISEE fino a 40.000 euro.
Congedi, permessi e altre misure
- Congedo parentale esteso fino ai 14 anni del figlio;
- Permessi per malattia del figlio: fino a 10 giorni annui;
- Prolungamento contratto a termine per sostituzione maternità fino al primo anno di vita del bambino;
- NASpI anticipata erogata in due rate (70% + 30%).
Previdenza complementare
- Deducibilità contributi previdenza complementare fino a 5.300 euro annui;
- Adesione automatica alla previdenza complementare dal 1° luglio 2026, con facoltà di recesso entro 60 giorni.