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LEGGE DI BILANCIO 2026 – SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

22/01/2026

Nel Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), entrata in vigore il 1° gennaio 2026.

Di seguito si propone una sintesi strutturata e di immediata consultazione delle principali disposizioni in materia di lavoro e previdenza.

Tassazione agevolata sugli incrementi retributivi contrattuali

(Art. 1, commi 7 e 12)

Gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 sono assoggettati, salva rinuncia scritta del lavoratore, a:

  • imposta sostitutiva IRPEF e addizionali pari al 5%.

La misura si applica:

  • ai lavoratori del settore privato;
  • con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro.

Detassazione dei premi di produttività

(Art. 1, commi 8, 9 e 12)

Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, corrisposti negli anni 2026 e 2027 in attuazione di contratti collettivi aziendali o territoriali, si applica:

  • imposta sostitutiva dell’1% (anziché 5% nel 2025);
  • limite massimo agevolabile: 5.000 euro annui (anziché 3.000 euro).

Revisione IRPEF – riduzione dell’aliquota del secondo scaglione

La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla struttura dell’IRPEF prevedendo:

  • la riduzione dell’aliquota del secondo scaglione dal 35% al 33%;
  • l’applicazione allo scaglione di reddito compreso tra 28.000 e 50.000 euro.

Il vantaggio fiscale massimo stimato per i contribuenti interessati può arrivare fino a 440 euro annui.

Per i redditi più elevati è prevista una misura di sterilizzazione del beneficio, attuata mediante una riduzione delle detrazioni fiscali, al fine di evitare effetti regressivi.

Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni

(Art. 1, commi 10–12 e 18)

Per il periodo d’imposta 2026, salva rinuncia scritta del lavoratore, sono assoggettate a:

  • imposta sostitutiva del 15%

le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
  • lavoro festivo o nei giorni di riposo settimanale;
  • indennità di turno e altri emolumenti connessi al lavoro a turni.

La misura si applica ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro.

Sono esclusi i lavoratori dei settori turistico, ricettivo e termale, per i quali si applica il trattamento integrativo speciale.

Detassazione dei dividendi su azioni assegnate ai lavoratori

(Art. 1, comma 13)

Per il 2026, i dividendi derivanti da azioni assegnate ai lavoratori in sostituzione dei premi di risultato:

  • fino a 1.500 euro annui;
  • sono esenti da imposizione fiscale per il 50% del loro ammontare.

Aumento del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici

(Art. 1, comma 14)

Dal 2026 il valore giornaliero non imponibile dei buoni pasto elettronici è elevato:

  • da 8 a 10 euro.

Esonero contributivo per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato

(Art. 1, commi 153–155)

Per favorire l’occupazione giovanile, è previsto:

  • esonero contributivo parziale sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi premi INAIL);
  • durata massima: 24 mesi;
  • per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026;
  • personale non dirigenziale.

L’accesso alla misura sarà disciplinato da decreto interministeriale.

Esonero contributivo per assunzione di madri con tre o più figli

(Art. 1, commi 210–213)

È riconosciuto un esonero contributivo del 100%, nel limite di 8.000 euro annui, per l’assunzione di donne:

  • madri di almeno tre figli minori di 18 anni;
  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Durata dell’esonero:

  • 12 mesi (tempo determinato);
  • 18 mesi (trasformazione a tempo indeterminato);
  • 24 mesi (assunzione a tempo indeterminato).

Incentivi per la trasformazione da tempo pieno a part-time

(Art. 1, commi 214–218)

Ai datori di lavoro che consentono la trasformazione del rapporto di lavoro è riconosciuto:

  • esonero contributivo del 100%;
  • limite massimo: 3.000 euro annui;
  • durata massima: 24 mesi.

Confermato il Bonus mamme

(Art. 1, commi 206–207)

Per il 2026 è confermato un contributo non imponibile pari a:

  • 60 euro mensili;
  • per madri con ISEE fino a 40.000 euro.

Congedi, permessi e altre misure

  • Congedo parentale esteso fino ai 14 anni del figlio;
  • Permessi per malattia del figlio: fino a 10 giorni annui;
  • Prolungamento contratto a termine per sostituzione maternità fino al primo anno di vita del bambino;
  • NASpI anticipata erogata in due rate (70% + 30%).

Previdenza complementare 

  • Deducibilità contributi previdenza complementare fino a 5.300 euro annui;
  • Adesione automatica alla previdenza complementare dal 1° luglio 2026, con facoltà di recesso entro 60 giorni.

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