Articolo

ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO MASSIMO DEI FINANZIAMENTI GARANTITI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

14/10/2022

La disposizione normativa in oggetto è finalizzata ad adeguare l’importo massimo dei finanziamenti garantiti gratuitamente da ISMEA ai nuovi limiti di intervento previsti dal Quadro Temporaneo Ucraina, adottato dalla Commissione Europea il 20 luglio 2022.

L’incremento dell’importo massimo concedibile, che passa da 35 a 62 mila euro, offre la possibilità di ottenere maggiore liquidità alle PMI agricole e della pesca colpite dal rincaro dei costi delle materie prime, dei carburanti e dell’energia conseguenti agli eventi bellici in Ucraina.

Ai fini dell’operatività ISMEA sul nuovo massimale è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.

Si rammenta che ISMEA è autorizzata a rilasciare garanzie a titolo gratuito a fronte di finanziamenti della durata massima di dieci anni, di cui due di preammortamento.

L’importo non potrà superare il 100% dell’ammontare dei costi per energia, carburanti e/o materie prime sostenuti dal soggetto beneficiario nel 2021, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, oppure da altra idonea documentazione resa anche ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 . In ogni caso l’importo non potrà essere superiore a 62 mila euro, a seguito dell’adeguamento del legislatore nazionale.

Nello specifico, si segnala che Il finanziamento garantito potrà essere utilizzato per supportare sia il fabbisogno di liquidità relativo alla gestione (costi operativi e ciclo produttivo) sia gli investimenti.

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese in data precedente al primo gennaio 2022 con la qualifica di impresa agricola ex articolo 228/2001, oppure di impresa ittica ex articolo 4/2012.

I soggetti beneficiari dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

- non aver già beneficiato, in relazione ai medesimi costi ammissibili, di altri aiuti concessi ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.L. 23/2020 e ss.mm. e ii., oppure concessi nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020);
- non rientrare tra le imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (1) persone, enti o organismi specificamente nominati negli atti che irrogano tali sanzioni; (2) le imprese possedute o controllate da persone, enti o organismi oggetto di sanzioni adottate dall'UE; o (3) imprese attive nei settori oggetto di sanzioni adottate dall'UE, nella misura in cui l'aiuto pregiudicherebbe gli obiettivi delle sanzioni pertinenti.

Il soggetto beneficiario dovrà, altresì, dichiarare e, nel corso di successive modifiche, dimostrare di aver registrato, alla data di presentazione della domanda, un aumento dei costi per energia, combustibili e/o materie prime rispetto allo stesso periodo relativo al 2021. Ad esempio, se la domanda è presentata nel luglio 2022, l'impresa deve dichiarare e, in caso di controllo, provare che nel periodo gennaio - luglio 2022 abbia sostenuto costi maggiori rispetto allo stesso periodo gennaio - luglio 2021.

Da ultimo, le domande di garanzia devono essere inoltrate per il tramite delle banche finanziatrici attraverso il portale “U35”, attivando “Accedi al portale” dalla pagina https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11827 e, salvo diversa successiva comunicazione, l’inserimento potrà avvenire fino al 12 dicembre 2022.

Prossima lettura

MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE (FRINGE BENEFIT)

navigate_next