Articolo

CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA, IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

14/10/2022

I commi 1 e 2 confermano i crediti d’imposta in favore delle imprese “energivore” e “gasivore”.

Con il comma 3 viene confermato, per i mesi di ottobre e novembre 2022, il credito d’imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (“energivore”) con le seguenti novità:
- si applica con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza oltre i 16,5 kW);
- il credito d’imposta è pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Viene concesso qualora il “prezzo di riferimento” della stessa (calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Viene anche confermato (comma 4), sempre per i mesi di ottobre e novembre, il credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (“gasivore”). In particolare, il credito d’imposta è pari al 40% (laddove nel secondo e terzo trimestre era pari al 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 - per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici - e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento del gas naturale” (calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L’articolo prevede inoltre (comma 5) che l’impresa destinataria dei citati crediti d’imposta ove si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia - ove richiesto dal cliente - una comunicazione contenente il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Tutti i crediti d'imposta di cui sopra sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (comma 6) entro la data del 31 marzo 2023.
Viene precisato che tali crediti sono utilizzabili dal cessionario (comma 7), con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Viene altresì prorogato (comma 11), al 31 marzo 2023, il termine ultimo per utilizzare (in compensazione) i crediti d’imposta riferiti ai consumi energetici del terzo trimestre di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Medesima è la scadenza per il soggetto cessionario dei predetti crediti.

Infine, viene precisato (comma 8) che, entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta disciplinati dal decreto in esame e dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che verrà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Prossima lettura

ESTENSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA

navigate_next