In ragione delle richieste di chiarimento prevenuteci dalle Sedi ENAPA circa l’esatta e corretta valutazione del requisito reddituale relativo all’anno di imposta 2021 (non superiore a 35.000 € per i 200 € e non superiore a 20.000 € per i 150€) nel caso di CD e IAP, abbiamo fatto un approfondimento con l’Area Fiscale di Confagricoltura considerato che – diversamente da quanto precisato nella Circolare INPS n. 103/2022 - nelle dichiarazione fiscali nel “Quadro RN” al rigo RN1-Redditto complessivo” non vengono riportati i redditi da terreni/fondiari in quanto non imponibili .
In merito si chiarisce che:
- In ragione di quanto previsto dall’art. 1, comma 25 della L. n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) sono prorogate, per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le disposizioni contenute all’art. 1 comma 44 della Legge n. 232/2016 la quale dispone che “i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.
- Ne discende che il CD e IAP non dichiara nulla nel “QUADRO RN” – salvo che non sia percettore di redditi da lavoro extra-agricolo.
- Pertanto la situazione reddituale viene fotografata nel “QUADRO A”;
Ciò premesso, tenuto conto che il Decreto del 19/08/2022 pubblicato nella G.U. n. 224 del 24/09/2022 dispone all’art. 2, 1 comma, che uno dei requisiti per il percepimento del bonus è quello di avere un “reddito complessivo non superiore a €35,000” parrebbe inverosimile che, non dovendo compilare il quadro RN1, i CD e gli IAP siano esentati dai limiti imposti dalla normativa di riferimento, sulla parte riguardante i redditi. Tenuto anche conto delle finalità volute dal legislatore, ovvero di concedere un “beneficio economico” per i redditi più bassi.
Pertanto nel caso dei CD e IAP, ai fini della presentazione della domanda all’Inps per richiedere l’indennità una tantum, dovranno essere considerati gli importi dei “Reddito fondiario non imponibile” al netto dei contributi previdenziali effettivamente versati, come fotografati nel “Quadro A”.
Qualora il valore reddituale sia al di sotto degli importi soglia fissati dal D.M. si potrà correttamente presentare domanda.
Purtroppo la circolare Inps n.103 del 26 settembre al p.3 lett. a) non ha tenuto conto delle specificità di natura fiscale del settore agricolo e le sue istruzioni sono esclusivamente conformi con quanto previsto per gli artigiani e commercianti.
Pur tuttavia, anche se la Circolare INPS tralascia di esaminare le norme che regolano le dichiarazioni dei redditi dei CD e IAP appare abbastanza scontato che le due indennità una tantum 200 + 150 € previste dal Governo siano erogate tenendo conto del “Reddito fondiario non imponibile”.