Torniamo a trattare le attività connesse di prestazioni di servizi in agricoltura, normate ormai da anni ma che richiede una corretta gestione, relativamente al loro corretto inquadramento ai fini fiscali e alla corretta imputazione dei costi inerenti.
La norma cita infatti “Ai sensi dell’art. 2135, comma 1, c.c., si qualifica imprenditore agricolo chi esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali (c.d. attività principali), nonché chi esercita attività connesse, cioè quelle attività “dirette alla fornitura di beni o servizi svolte mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (…)”.
Per quanto concerne l’attività di fornitura di servizi, dal punto di vista fiscale normato dall’art. 56-bis, comma 3, del TUIR, prevede l’agevolazione che il reddito derivante da tale attività venga determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi (fatture di vendita) delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25% (forfait).
Normalità e prevalenza: I requisiti da rispettare per poter accedere alla predetta tassazione sono due: l’imprenditore che svolge la fornitura di servizi deve essere lo stesso soggetto che esercita l’attività principale (requisito soggettivo); la fornitura di servizi deve essere svolta utilizzando “prevalentemente” attrezzature o risorse “normalmente” impiegate nell’attività agricola (requisito oggettivo).
Quando l’imprenditore agricolo utilizza attrezzature destinate esclusivamente allo svolgimento dell’attività connessa, si pone il problema di verificare, oltre alla sussistenza del requisito della “normalità”, anche il requisito della “prevalenza”.
A tal fine è opportuno rifarsi ai chiarimenti della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E/2004 secondo cui il requisito della “prevalenza” è rispettato quando il fatturato derivante dall’impiego delle attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature.
Per quanto concerne l’attività di fornitura di servizi, dal punto di vista fiscale, l’art. 56-bis, comma 3, del TUIR, prevede che il reddito derivante da tale attività venga determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%.
Fra i beni e servizi di cui alla Tabella A, parte III del DPR 633/72 soggetti all’aliquota Iva del 10%, sono previste le prestazioni di servizi mediante macchine agricole rese a imprese agricole singole o associate. Nel caso il mezzo impiegato per lavorazioni/servizi ad un cliente che non rivesta natura di “impresa agricola” l’aliquota da applicare è l’ordinaria del 22%.
Ribadiamo che le attività connesse, per definirsi tali devono avere carattere accessorio e di stretto collegamento all’attività principale agricola, che deve essere sempre rimanere prevalente in termini non solo organizzativi ma di volume d’affari.
Di importanza rilevante è anche la corretta imputazione dei costi inerenti l’attività connessa di servizi resi con mezzi normalmente utilizzati nell’attività principale (il gasolio da autotrazione, le manutenzioni % costi inerenti) a tal proposito si chiede alle aziende di valutarne le effettive emissioni /ricezioni fatture nei tempi di competenza dell’anno in corso.
SRL agricola e attività agricola connessa di conto terzismo:
La tassazione cambia nel caso di una S.r.l. Agricola (società con oggetto sociale esclusivo l'esercizio dell'attività agricola ed inserimento della dizione "società agricola" nella denominazione sociale), il trattamento fiscale dei servizi eseguiti per conto terzi dipende strettamente dall'applicazione o meno dell'opzione per la tassazione su base catastale ai sensi dell’ art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006). Il reddito della S.r.l. a bilancio, ha due regimi applicabili:
SRL agricola in regime ordinario (a bilancio, senza opzione catastale)
Se la società ha scelto di farsi tala tassazione secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa (costi e ricavi effettivi derivanti dal conto economico per l'attività principale) ci sarà una:
Tassazione analitica: i ricavi derivanti dalle prestazioni c/terzi e i relativi costi specifici (carburanti, ammortamenti dei mezzi, personale) confluiscono nel bilancio d'esercizio
Determinazione del reddito: l'utile generato da tale attività si somma al resto del reddito d'impresa della S.r.l. ed è interamente assoggettato ad aliquota ordinaria IRES (24%) ed IRAP.
SRL agricola con opzione per la tassazione catastale
Le S.r.l. agricole (qualificate ai sensi del D.Lgs. 99/2004) hanno la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, tassate quindi sul reddito agrario anziché sui bilanci per l'attività di coltivazione/allevamento, ancorchè avranno comunque l’obbligo delle scritture contabili proprie della srl e redigeranno e pubblicheranno secondo le regole ordinarie il Bilancio d’esercizio. Con la riforma fiscale in vigore, introdotta con il D.Lgs. n. 192/2024 e chiarita ufficialmente dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/2025, è stata estesa l'applicazione dei regimi forfettari dell'art. 56-bis del TUIR anche alle S.r.l. agricole (oltre che a S.n.c. e S.a.s.) che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell'art. 1, comma 1093, della Legge requisiti n. 296/2006.
In questo caso per accedere alla tassazione “forfait”, occorre rispettare per l'attività connessa di servizi conto terzi tre:
Il Requisito della Prevalenza: l'attività conto terzi (es. aratura, mietitura per altre aziende) mantiene la qualifica di attività agricola connessa solo se svolta utilizzando prevalentemente le attrezzature e le risorse che la S.r.l. impiega normalmente nella propria attività agricola principale.
Calcolo delle imposte: Su questo 25% di base imponibile calcolata forfettariamente (il restante 75% viene abbattuto a titolo di costi forfettari) si applicherà l'aliquota IRES al 24%
Applicazione del regime forfettario (Art. 56-bis TUIR): per le S.r.l. in opzione catastale, l'Agenzia delle Entrate ha esteso la possibilità di fruire delle regole dell'articolo 56-bis. Il reddito imponibile derivante dai servizi conto terzi è determinato applicando un coefficiente di redditività del 25% sull'ammontare dei corrispettivi registrati ai fini IVA; inoltre la S.r.l. Agricola può applicare il regime di liquidazione IVA forfettaria ridotta del 50% per l'attività di prestazione di servizi per conto terzi.
Il regime speciale regolato dall'art. 34-bis del DPR n. 633/1972 non pone vincoli legati alla forma giuridica societaria. Di conseguenza, è accessibile anche alle società di capitali, a patto che vengano rispettati i requisiti oggettivi previsti dalla norma
Gli Uffici di Zona e la Sede, come di consueto, rimangono a disposizione per ogni chiarimento e consulenza.