Ricordiamo, ai soli fini informativi, la circolare confederale sul Titolare Effettivo, scaricabile nella nostra area download.
Rammentiamo che lo stesso è da comunicare con apposita procedura in Camera di Commercio entro l’11 dicembre 2023 obbligo che ricade sulle imprese dotate di personalità giuridica nello specifico le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) le società cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di società consortili ed i trust.
L’obbligo non riguarda invece le società di persone e le imprese individuali.
Le FAQ recentemente pubblicate sul sito della Banca d’Italia in materia di titolarità effettiva chiariscono che, nell’ipotesi in cui il cliente sia una società controllata e al vertice della catena partecipativa vi sia un ente la cui proprietà o controllo non siano riferibili ad una persona fisica, il titolare effettivo della società cliente sia da individuare in colui che detiene il potere di rappresentanza, amministrazione o direzione della società cliente medesima e non nel legale rappresentante dell’ente controllante.
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