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CONGEDI/ PERMESSI ASSISTENZA PERSONE DISABILI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

07/12/2023

Il D.lgs. 105/2022 - entrato in vigore dal 13.8.2022 – recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio” ha introdotto significative novità in materia di permessi e di congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità.

L’Inps evidenzia che il D.lgs. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell’art.33, L.104/92, stabilendo che i 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità possono essere riconosciuti, su richiesta, da più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa, superando così il principio del “referente unico”. 

In merito al superamento del principio del “referente unico, l’istituto opera una estensione anche nel caso del congedo straordinario per assistere familiari disabili (art.42, comma 5, L.151/2001), precisando che il congedo straordinario – che riconosce al lavoratore dipendente il diritto di assentarsi per assistere un familiare con disabilita grave per un periodo fino a due anni - non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, mentre è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

Ne discende precisa l’Inps che può essere accolta una domanda di congedo straordinario – di un lavoratore dipendente - relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate – ad altri lavoratori - autorizzazioni per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità, quali:

  • la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992,
  • il prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001);
  • delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Naturalmente vale anche la regola inversa ovvero che nei mesi di fruizione del congedo straordinario, potranno essere accolte le domande di altri lavoratori, indirizzate ad assistere la stessa persona disabile, ovvero:

  • per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale;
  • oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

In tale particolari situazioni il messaggio ribadisce che i suddetti benefici non possono essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.

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