Articolo

IVA ACCONTO 2023 IN SCADENZA IL 27 DICEMBRE

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

07/12/2023

Nulla di nuovo per l’acconto IVA ma un riepilogo per l’ultimo degli anticipi d’imposta 2023, che si colloca tra le feste di fine anno e va versato entro mercoledì 27 dicembre.

Devono pagarlo tutti i titolari di partita iva che effettuano le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali; in ogni caso, l’acconto non si versa se l’importo è inferiore a 103,29 € o se a credito.

Quando viene scelto il metodo storico che è il più utilizzato perché a basso rischio, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese di dicembre o l’ultimo trimestre dell’anno precedente.

In pratica, la base di calcolo, su cui applicare detta percentuale, è il debito d’imposta risultante:

  • dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2022, per i contribuenti mensili;
  • dalla dichiarazione annuale Iva, per i trimestrali;
  • dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno scorso, per i trimestrali speciali;

Se, invece, si sceglie il metodo previsionale, il sentiero è meno sicuro, poiché l’operazione di calcolo prende le mosse da un’ipotesi: quella, cioè, di realizzare un volume d’affari minore rispetto all’anno precedente. L’ammontare dell’acconto, quindi, non è determinato partendo da dati effettivi riferiti al passato ma, al contrario, sulla base di una stima del debito tributario che, secondo il contribuente, risulterà dall’ultima liquidazione periodica 2023, se mensile, o dalla dichiarazione annuale, se trimestrale, o ancora dalla liquidazione per il quarto trimestre dell’anno; anche in questo caso, la percentuale da applicare sulla previsione di debito per il 2023 è uguale all’88 per cento.

Quando, infine, il calcolo segue le regole del metodo analitico, la percentuale dell’acconto sale al 100% dell’imposta risultante da una straordinaria, ma effettiva, liquidazione periodica al 20 dicembre 2023, effettuata prendendo in considerazione le fatture relative ad acquisti e vendite, registrate dal 1° al 20 dicembre in caso di contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, nell’ipotesi di trimestrali.

Gli esclusi

Come anticipato, la possibilità di non versare l’acconto Iva 2023 è data se l’importo dovuto è inferiore a 103,29 euro; oltre a tale condizione esistono varie ipotesi di esonero dall’adempimento, come nel caso in cui non si disponga di uno dei due dati: “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo.

Ciò vale, ad esempio, per chi:

  • ha cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensile o entro il 30 settembre se trimestrale oppure ha iniziato l'attività;
  • ha chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica);
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevede di chiudere con una eccedenza a credito di iva.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o,o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
  • i produttori agricoli "di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972" ESONERATI Volume Affari inferiore ad € 7000,00 vendita prodotti agricoli (autofatture/corrispettivi).

Per effettuare l’adempimento, è necessario il modello F24, da presentare in modalità esclusivamente telematica, con la possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi

Nel modello vanno riportati i codici tributo:

  • 6013 / 2023 per i contribuenti mensili;
  • 6035 / 2023 per quelli trimestrali.

Si rammenta che se dovuto l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto IVA, comporta una sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato, ovvero del 15% (sanzione del 30% ridotta del 50%) se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Gli Uffici di Zona e la sede stanno elaborando i dati e già contattato le Aziende Agricole in contabilità presso Unagri Srl per gli adempimenti in scadenza; inoltre rimaniamo come sempre a disposizione per eventuali valutazioni di cambio regime liquidazione IVA, Speciale Agricolo o Normale per opzione, in base alla tipologie di prodotti agricoli venduti ed agli acquisti effettuati/investimenti programmati.

Prossima lettura

LA TASSAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

navigate_next