Destinatari
Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti (titolari di reddito di lavoro dipendente) con qualsiasi qualifica, a prescindere dalla tipologia contrattuale (determinato, indeterminato, part-time, intermittente).
Sono invece esclusi i titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50 del TUIR, esempio: co.co.co; amministratori; stagisti), fermo restando che anche tali redditi cumulano ai fini della verifica del limite di € 28.000.
La platea dei destinatari del bonus è stata recentemente estesa ricomprendendo anche il lavoratore che abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
Tale modifica, di fatto, ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio rispetto alla precedente formulazione in quanto non viene più richiesto il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o l’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
In sostanza, il bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico, a prescindere se sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente o appartenente a un nucleo familiare monogenitoriale.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce in proposito che per “conviventi” si intendono i “conviventi di fatto” ai sensi dell’art. 1, c. 36-37 della legge n. 76/2016 ossia due “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Inoltre, è stato espressamente previsto che l’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario dello stesso indennizzo.
Importo del bonus
L’importo del bonus è di 100 euro, da rapportare al periodo di lavoro.
Sono considerati utili al calcolo dell’importo spettanti, i giorni che danno diritto alla retribuzione, ovvero i giorni riconosciuti ai fini dell’assegnazione della detrazione d’imposta per il lavoro dipendente (max 365 giorni anche se il 2024 è bisestile – art. 13, c.1, TUIR).
Requisito reddituale
Il reddito complessivo annuo (riferito al 2024, percepito entro il 12.1.2025) non deve essere superiore a € 28.000. Deve essere escluso dal computo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Capienza d’imposta per i redditi di lavoro dipendente
Il lavoratore richiedente non deve risultare incapiente con riferimento ai redditi di lavoro dipendente. In pratica, quindi, l’imposta lorda deve risultare superiore all’ammontare delle detrazioni spettanti sui redditi di lavoro dipendente (ad es., il bonus non spetta a coloro che hanno un reddito inferiore a 8.500 euro perché la detrazione per lavoro dipendente azzera l’imposta).
Esenzione
Il bonus non concorre a formare reddito di lavoro dipendente sia fiscalmente sia contributivamente.
Corresponsione del bonus da parte del sostituto d’imposta
Il dipendente deve presentare apposita richiesta scritta attestante il diritto al bonus (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), che attesti:
- di avere diritto al bonus;
- il codice fiscale del coniuge, convivente o dei figli fiscalmente a carico;
- che il coniuge o convivente non sia a sua volta beneficiario del bonus;
Nel caso di più rapporti di lavoro, il dipendente richiedente consegnerà al datore che erogherà il bonus (ovvero quello a cui è in forza al momento dell’erogazione della 13ma), le certificazioni uniche dei precedenti rapporti al fine di calcolare l’esatto ammontare del bonus.
Nel caso di più rapporti contemporanei (ad esempio più part time), il lavoratore sceglie il datore cui chiedere il bonus, specificando nella dichiarazione sostituiva i dati necessari per la determinazione del bonus.
Il ruolo del sostituto d’imposta
Il sostituto, che è tenuto a conservare la documentazione ricevuta (per eventuali controlli da parte degli organi competenti), corrisponde il bonus unitamente all’erogazione della tredicesima mensilità. In sede di conguaglio di fine anno (anche complessivo), verifica l’effettiva spettanza del bonus stesso, sulla base dei dati a propria conoscenza (redditi corrisposti e capienza) e di quelli dichiarati dal lavoratore (ulteriori redditi e carichi familiari). Se rileva che l’indennità non è spettante, provvede al recupero del relativo importo).
A partire dal giorno successivo l’erogazione del bonus in busta paga, il sostituto potrà compensare il credito maturato in F24, utilizzando esclusivamente i sevizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo che il datore di lavoro deve utilizzare per recuperare gli importi erogati. In particolare, la compensazione del bonus, anticipato dal datore di lavoro privato, avviene con l’indicazione del codice “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti.
Rideterminazione del bonus o utilizzo del bonus direttamente in dichiarazione dei redditi
La disposizione prevede che il bonus è rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi.
A tal proposto, si evidenzia che in alcune ipotesi il datore non opera come sostituto e quindi, corrisponde redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, come nel caso dei lavoratori domestici. Per questi casi, il lavoratore interessato dovrò provvedere a richiedere l’indennità direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.
Operai agricoli a tempo determinato
È importante ricordare, infine, la criticità di erogazione del bonus con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato percettori della tredicesima mensilità attraverso il c.d. “terzo elemento” (art. 50 CCNL Operai agricoli e florovivaisti). Per tali lavoratori, infatti, si presentano difficoltà ulteriori nella determinazione dell’ammontare del bonus – che deve essere ri-quantificato in relazione al tempo effettivo di lavoro – in quanto il numero delle giornate svolte nell’anno potrebbe non essere un dato certo nel mese di dicembre 2024, in ragione dei termini posticipati della denuncia contributiva all’INPS e di pubblicazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori da parte dell’Istituto previdenziale. Allo stesso modo potrebbe essere difficile per l’operaio a tempo determinato avere cognizione, nel mese di dicembre 2024, della capienza dell’imposta lorda che, come noto, deve essere di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente spettante.
A ciò si aggiunga che alcuni OTD potrebbero non avere in corso un rapporto di lavoro nell’ultimo mese dell’anno.
Su tale punto, si evidenzia che purtroppo l’Agenzia delle Entrate non ha fornito ulteriori precisazioni.
Resta fermo in ogni caso che il godimento del bonus resta comunque possibile al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024, da presentarsi nel 2025 da parte del lavoratore avente diritto. Il rinvio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi sembra l’opzione più opportuna per questa categoria di lavoratori, considerato che la corresponsione del bonus in assenza dei presupposti di legge o in misura superiore a quella spettante, comporta la restituzione del quantum indebitamente ricevuto.