Con l’entrata in vigore del D.LGS. 199/2021 per la promozione delle energie rinnovabili, il meccanismo di scambio sul posto si avvia verso la chiusura almeno per una parte degli operatori (circa 67.000 impianti su oltre 1.100.000 convenzioni di scambio sul posto attualmente in essere).
Come stabilito dall’ARERA con la delibera n. 457/2024/R/Efr del 5 novembre 2024, "Disposizioni per una fine graduale del regime di scambio sul posto" e come comunicato dal GSE sul proprio sito internet nei giorni scorsi, i contratti SSP per cui siano trascorsi 15 anni dalla data di decorrenza, saranno validi fino al 31 dicembre 2024 e non potranno essere rinnovati.
Il quadro normativo e regolatorio definito dall’ARERA si pone l’obiettivo di una transizione graduale verso altri meccanismi di remunerazione dell'energia elettrica come il regime di Ritiro Dedicato (RID), prevendendo una prima applicazione sugli impianti meno recenti.
Per garantire la continuità del servizio e della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete, a partire dal 1° gennaio 2025 il GSE attiverà, d'ufficio, un contratto RID ai produttori con scadenza della convenzione a fine 2024 e non rinnovabile.
Entro il 10 dicembre, gli operatori potranno eventualmente scegliere un nuovo utente del dispacciamento.
La delibera ARERA dispone inoltre che il GSE liquidi, entro il successivo 30 giugno, le eventuali eccedenze maturate fino alla data di risoluzione della convenzione, in presenza dei dati necessari alla loro determinazione.
Ai clienti coinvolti nella prima fase di attuazione, titolari quindi di contratti SSP con data di decorrenza dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2010, saranno, pertanto, trasmesse dal GSE comunicazioni informative sulle modalità di gestione del passaggio al nuovo meccanismo.
I titolari di contratti SSP non rientranti nella prima fase di attuazione continueranno a beneficiare dell'attuale meccanismo. Il completamento della disciplina in materia di graduale superamento dello SSP e di semplificazione del RID sarà regolato da un successivo provvedimento dell'ARERA.
Il venir meno del meccanismo di SSP*, pensato per favorire l’autoconsumo anche quando produzione e consumi fossero disallineati temporalmente (il contributo in conto scambio consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione) ed il passaggio al ritiro dedicato, comporteranno un ripensamento nella gestione del consumo dal momento che la valorizzazione dell’energia immessa in rete sarà in questo caso inferiore rispetto al costo sostenuto per l’energia prelevata dalla rete.
*Il servizio di scambio sul posto è un istituto regolatorio, alternativo al regime di vendita dell’energia elettrica immessa in rete, disciplinato dalla deliberazione 570/2012/R/efr e dal relativo Testo Integrato Scambio sul Posto che consente di compensare economicamente le partite di energia elettrica immessa in rete in un’ora con quella prelevata dalla rete in un’ora diversa da quella in cui avviene l’immissione ed è applicabile al caso di configurazioni che includano nelle relative convenzioni di scambio sul posto impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti di produzione di cogenerazione ad alto rendimento per una potenza complessivamente installata pari a 500 kW.
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