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FLUSSI: LE NUOVE INDICAZIONI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

10/02/2023

Come già comunicato nella scorsa edizione della nostra Newsletter il DPCM del 29 dicembre 2022 riconosce 44.000 quote per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (di cui 1.500 unità per nullaosta pluriennale) riservate esclusivamente a cittadini provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Repubblica Di Corea, Costa D’avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica Di Macedonia Del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia e Ucraina.
Sono inoltre autorizzate 4.400 quote per conversioni dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di lavoro subordinato.
Come precisato dalla circolare ministeriale congiunta (Interno, Lavoro, Agricoltura), le istanze che perverranno dalle Associazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, saranno identificate sul sistema informatico e valutate prioritariamente dallo Sportello Unico per il rilascio del nulla osta.
Per quanto riguarda i termini di presentazione di tutte le tipologie di domande di nulla osta per lavoro non stagionale, autonomo e stagionale (comprese le conversioni) potranno essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023 c.d. click day (sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato DPCM) e fino al 31 dicembre 2023.
Si sottolinea che la circolare introduce alcune novità: ai sensi del citato “Decreto Semplificazioni”, tali quote saranno automaticamente attribuite una volta decorsi 30 giorni dall’invio delle domande, anche senza che intervenga un parere positivo espresso da parte dello Sportello Unico. In sostanza, attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, decorso tale termine sarà generato il nulla osta che verrà inviato direttamente al datore di lavoro e al consolato italiano del Paese di provenienza (che entro 20 giorni rilascia il visto di ingresso).
A fronte della riduzione dei tempi di rilascio, il sistema prevede che vengano caricate ed allegate all’istanza le copie della documentazione probatoria (max 2Mb a documento) da presentare in originale allo Sportello Unico per l’Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
All’istanza andrebbe allegata altresì l’«asseverazione» che, sempre in virtù del citato decreto, deve essere effettuata dai professionisti intermediari abilitati ai sensi dell’art.1 della legge n. 12/1979.
Come noto, infatti, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro non deve più esprimere il parere sulle pratiche di nulla osta al lavoro che viene, appunto sostituito, dall’asseverazione (resta ferma la competenza dell’ITL per le richieste di conversione del permesso di soggiorno e per l’effettuazione di controlli a campione su tutti i requisiti e le procedure).
L’asseverazione non sarà richiesta però nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Confagricoltura, come è noto, è firmataria di detto protocollo.

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