Carta «Dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità
La disposizione in esame prevede il rifinanziamento del Fondo - Carta “Dedicata a Te”- per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (500 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che com’è noto è destinata all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro (Messaggio Inps n.2519 del 1° settembre 2025).
Modifiche alla disciplina sull’assegno di inclusione
Viene riscritto il comma 2, dell’art. 3 del D.L.48/2023 conv. in L. 85/2023, facendo venir meno - contrariamente a quanto applicato per il 2025 - la sospensione di un mese dell’erogazione dell’ADI:
- sia in caso di primo rinnovo per periodi ulteriori dodici mesi (dopo un periodo continuativo di fruizione non superiore a diciotto mesi),
- sia al termine di ogni periodo di rinnovo di dodici mesi.
APE Sociale
Le disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti sono confermate fino al 31 dicembre 2026.
Si ricorda che l’APE Sociale è una misura assistenziale e temporanea a favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle condizioni previste dalla normativa L.232/2016 (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessita di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti).
Viene altresì ribadito che l’APE Sociale non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.
Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI
Il comma 176 modifica le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) in caso di richiesta come incentivo all’autoimprenditorialità dal beneficiario.
La disposizione in commento prevede che l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, come attualmente previsto, ma in due rate.
Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio
Si prevede che dal 2026 sia strutturale l’incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio che si trovano nelle condizioni reddituali richieste.
La maggiorazione sociale aumenta da 8 a 20 euro mensili (portandola da 588 euro mensili a 608 euro mensili) e, conseguentemente viene aumentato di 260 euro annui il limite reddituale individuale massimo (portandolo da 7.644 euro a 7.904 euro annui) oltre il quale l’incremento in oggetto non è riconosciuto.
ATTENZIONE:
Il limite di reddito annuo per l’accesso al beneficio, incrementato di 260 euro dal 2026, per i coniugati non legalmente ed effettivamente separati si determina secondo le regole del cumulo previste dalla disciplina dell’art. 38, comma 5, l. 448/2001 e si coordina con l’importo annuo dell’assegno sociale.
Trattasi di pensionati previdenziali e assistenziali (pensioni e assegni sociali, invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordomuti) titolari di pensione che si trovano nelle condizioni reddituali per beneficiare delle maggiorazioni sociali.
SI RICORDA CHE:
a) i requisiti soggettivi sono i seguenti:
- pensionati previdenziali - età pari o inferiore a 70 anni con riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite massimo di 5 anni, quindi per i pensionati previdenziali (il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia è di 20 anni): la maggiorazione sociale è riconosciuta con la pensione di vecchiaia (oltre agli altri casi che rispettano i requisiti anagrafici sopra indicati), in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);
- pensionati assistenziali (assegni sociali) - età pari o inferiore a 70 anni con riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite massimo di 5 anni, quindi per tali pensionati l’età massima di accesso è 70 anni ma invero, in presenza di anni di contribuzione, è inferiore fino ad arrivare al requisito anagrafico minimo per l’accesso all’assegno sociale (67 anni adeguato agli incrementi della speranza di vita): la maggiorazione sociale è riconosciuta con l’assegno sociale, in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);
- invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità – età superiore a 18 anni: la maggiorazione sociale è riconosciuta con l’assegno sociale, in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);
b) i requisiti reddituali sono i seguenti con riferimento all’anno 2025:
- requisito reddituale individuale: 9.721,92 euro (trattamento minimo o assegno sociale o pensione di invalidità + maggiorazione sociale, inglobante l’incremento transitorio per il solo anno 2025 di 8 euro, pari a 104 euro annui);
- requisito reddituale cumulato con quello del coniuge: 16.724,89 euro (pari al requisito reddituale individuale più l’importo dell’assegno sociale).
Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e sui termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici
Com’è noto per il biennio 2027-2028 è previsto l’aggiornamento biennale dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento ai fini dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, elaborati dall’Istat, e ufficializzato con D. direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’aggiornamento biennale comunicato al comma prevede un incremento pari a tre mesi dei requisiti anagrafici e contributivi per il biennio 2027-2028.
Il comma 185, primo periodo, dispone che i 3 mesi di incremento si applicano nella misura di:
- un mese dal 1° gennaio 2027,
- due mesi dal 1° gennaio 2028.
Il comma 186 chiarisce che l’adeguamento alla Speranza di Vita non opera per attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti), a condizione che i soggetti interessati al momento del pensionamento non godano dell’APE sociale (comma 190).
Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato
Si riconosce ai soggetti – lavoratori dipendenti pubblici e privati – di proseguire l’attività lavorativa e acquisire l’incentivo (Bonus Giorgetti).
L’incentivo è riconosciuto previa opzione del lavoratore, di rinunciare all’accredito della contribuzione IVS a proprio carico (9,19%) e di ricevere in busta paga l’importo corrispondente alla quota di contributi non versata; il datore di lavoro è conseguentemente sollevato dall’obbligo di versare la quota a carico del lavoratore, restando invece fermo l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli
Il comma 206 interviene in merito all’articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio per l’anno finanziario 2025 (L. 207/2024), prevedendo lo slittamento dal 2026 al 2027 della particolare misura a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli consistente nell’esonero contributivo parziale.
Il comma 207, nelle more dell’art. 1, comma 219 della L. 207/2024, riconosce una somma di 60 euro mensili (720 euro annui) per il 2026:
- alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con due figli - e sino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo – aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo,
- alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con più di due figli - e sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo - per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Viene infine specificato che le mensilità, che spettano nel periodo 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre 2026, sono corrisposte in un’unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026 e che questi importi non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE.
Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e congedi per malattia per i figli minori
Si registrano diverse modifiche attinenti al T.U. in materia di Maternità e Paternità.
La prima novità riguarda l’estensione del congedo parentale (ordinario) fino ai 14 anni del figlio per i lavoratori dipendenti (privati e pubblici).
L’età dei figli passa da 12 anni a 14 anni (comma 219 lett. a) modifica art.32 D.Lgs. 151/2001). La misura si applica anche nel caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento (comma 219 lett. d) modifica art.36 D.Lgs. 151/2001).
La seconda novità prevede l’estensione da 12 a 14 anni di età in caso di figli con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, L.104/1992 (comma 219 lett. b) modifica art.33 D.Lgs. 151/2001).
La terza novità prevede l’estensione fino ai 14 anni di età del figlio del riconoscimento delle indennità economiche in caso di congedo parentale (30% della retribuzione per i 9 mesi indennizzati).
Questa novità, prevista al comma 219 lett. c), modifica l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001.
La quarta novità interviene sul periodo di congedo per malattia del figlio (comma 220 modifica l’art.47 D. Lgs.151/2001).
- giorni di congedo per malattia del figlio che passano da 5 a 10 giorni lavorativi annui fruibili da ciascun genitore (Si ricorda che il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto);
- estende il congedo, per malattia, alla fascia di età dai 3 ai 14 anni (anziché da 3 a 8 anni) per ciascun figlio.