Si comunica che con DM 28 gennaio 2026 del MIMIT, è stata disposta la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per presentare le comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077). Si ricorda che l’originario termine previsto, dall’art. 2 comma 4 del DM 15 maggio 2025, era fissato al 31 gennaio 2026.
Il comunicato del MIMIT ha precisato che le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo per presentare la comunicazione di completamento.
Le imprese che, invece, hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo.
Con l’occasione si informa che, anche a seguito delle numerose segnalazioni effettuate dallo scrivente ufficio, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato tre FAQ fornendo precise indicazioni in merito alla corretta compilazione del modello F24 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 in relazione ad alcune casistiche.
In particolare, i casi esaminati riguardano l’indicazione dell’anno di riferimento e la scelta del codice tributo da indicare nel modello F24, per utilizzare in compensazione il credito d’imposta.
Si ricorda, infatti, che errori in questi campi possono portare allo scarto del modello F24, con inevitabili ritardi nella fruizione del tax credit.
Una prima fattispecie riguarda il credito d’imposta per investimenti completati nel 2024.
In particolare, alcune imprese hanno comunicato al Mimit/Gse il completamento dell’investimento nell’anno 2024 e hanno iniziato a fruire della prima quota del credito d’imposta utilizzando il codice tributo 6936 e indicando come anno di riferimento il 2024. Il dubbio nasce nel momento in cui si passa alla seconda quota, e si chiede se sia corretto indicare nel modello F24 l’anno 2025, cioè l’anno in cui la quota diventa utilizzabile.
L’Agenzia risponde che la risoluzione n. 25/2024 prevede che, nella compilazione dell’F24, sia indicato come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione inviata al MIMIT/GSE.
Pertanto, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2024 (anno di completamento).
Viene inoltre precisato che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
Una seconda casistica riguarda investimenti completati nel 2025.
Per gli investimenti completati nel 2025, un anno in cui si sovrappongono due diversi regimi normativi, molte imprese chiedono quale anno indicare nel modello F24 per la seconda e la terza quota del credito e, soprattutto, quale codice tributo utilizzare.
La risposta dipende dalle situazioni. Infatti, se entro il 31 dicembre 2024 sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione e l’ordine è stato accettato dal venditore, si applica il regime previsto dalla legge n. 178/2020 e il credito si utilizza con il codice tributo 6936, indicando sempre come anno di riferimento il 2025, anche per le quote fruite nel 2026 e nel 2027.
Se invece gli acconti versati entro il 2024 erano inferiori al 20%, oppure l’ordine non era stato accettato, si applica il regime introdotto dalla legge n. 207/2024: in questo caso il codice tributo da utilizzare è il 7077 e l’anno di riferimento resta comunque il 2025 (vedi risoluzione 41/2025).
Le stesse regole valgono anche per gli investimenti iniziati e completati nel 2025.
Come nel caso precedente, le quote possono essere utilizzate anche in anni successivi rispetto a quelli in cui diventano disponibili.
Da ultimo, viene analizzato il caso degli investimenti completati nel 2026.
Il caso riportato è quello di un investimento in beni strumentali 4.0 effettuato nel 2025 e completato nel 2026, con pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2025 con relativo ordine accettato dal venditore. Si chiede se sia possibile fruire della prima quota nel 2026 e quale anno e quale codice tributo indicare nel modello F24.
L’Agenzia evidenzia che tale ipotesi è disciplinata dall’art. 1 comma 446 della L. 207/2024 e il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/2025.
Se prima del 31 dicembre 2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028. La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
Nel modello F24 va utilizzato il codice tributo 7077 e deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi.
Se invece prima del 31 dicembre 2025 gli acconti sono pagati in misura inferiore al 20% del costo di acquisizione e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, oppure il completamento dell’investimento avviene oltre il 30 giugno 2026, non si può fruire del credito d’imposta.
A completamente di quanto riportato nella circolare si comunica che sono state sbloccate le risorse del Credito di imposta 4.0 anno 2025 per le domande preventive presentate sul portale GSE al momento dell’invio con risorse terminate (da novembre 2025).
Dal 4 febbraio le aziende stanno ricevendo sulla loro PEC comunicazione per poter procedere con invio pratiche di acconto / completamento e relative tempistiche.