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COMUNICAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA MATURATI NEL 2022 IN RELAZIONE AGLI ONERI SOSTENUTI PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ENERGETICI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

24/02/2023

Si comunica che con il provvedimento n. 2023/44905 del 16 febbraio u.s., il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni, per comunicare l’ammontare dei crediti d’imposta maturati a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici. Si ricorda che il mancato invio comporta la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo che andrà comunicato, telematicamente dal 16 febbraio al 16 marzo 2023.

Il modello dovrà essere inviato dalle imprese beneficiarie, direttamente o avvalendosi di un soggetto incaricato utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet.

A seguito dell’invio del Modello viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
 Nel provvedimento si evidenzia che a decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato,  anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 sarà scartato.

Di seguito i crediti oggetto di comunicazione:

•    i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022 (da utilizzare entro il 30 settembre 2023);
•    i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (da utilizzare entro il 30 settembre);
•    i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (da utilizzare entro il 30 settembre);
•    i crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022 (da utilizzare entro il 30 giugno 2023).

Per la fruizione in compensazione l’Agenzia ha già istituito i relativi codici tributo (risoluzioni nn. 72, 54 e 49 del 2022).
Nel provvedimento viene, inoltre, precisato che è possibile inviare una sola comunicazione valida per l’intero ammontare del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato.

La comunicazione non dovrà essere inviata se il credito è stato interamente utilizzato ovvero  nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia la cessione del credito, pena lo scarto.
Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata.
L’invio della comunicazione secondo le modalità definite nel provvedimento non preclude la futura comunicazione della cessione del credito, secondo quanto previsto nel provvedimento del 30 giugno 2022.

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