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ISMEA - PROROGA DELLA DURATA DEI FINANZIAMENTI GARANTITI E ATTIVITÀ DI RILASCIO DELLE GARANZIE ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

24/02/2023

Con l'obiettivo di favorire il sostegno alla liquidità delle aziende agricole e facilitare l'accesso al credito, si segnalano due importanti interventi dell'ISMEA; la proroga della durata di finanziamenti garantiti, ai sensi del Quadro Temporaneo Covid (cd. LTM), e la modifica al funzionamento ordinario della garanzia a "prima richiesta", di cui al Decreto Interministeriale 24 Giugno 2022 (G.U.n. 245 del 19/10/2022).

Proroga della durata di finanziamenti garantiti ai sensi del Quadro Temporaneo Covid (cd.LTM).

In merito agli allungamenti di finanziamenti garantiti ai sensi del Quadro Temporaneo COVID per leoperazioni di cui all'articolo 13), comma 1, lett. m, del Decreto cd. "liquidità" 23/2020 è possibile
segnalare attraverso il portale dedicato https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11028):

  • l'adeguamento della durata del finanziamento entro il limite massimo di 15 anni;
  • il prolungamento del periodo di preammortamento, in misura non superiore a sei mesi, a
    condizione che il termine iniziale di rimborso del capitale fosse previsto nel corso dell'anno 2022
    e ferma restando la necessità di rispettare la durata massima complessiva di quindici anni.

Relativamente alle operazioni di cui all' art. 13, comma 1, lett. c), e), p) del Decreto "liquidità", il soggetto finanziatore potrà procedere alla proroga della scadenza finale senza darne comunicazione al Garante, tenendo conto che la garanzia manterrà la sua durata originaria.

Modifica al funzionamento ordinario della garanzia "a prima richiesta" di cui al Decreto
Interministeriale 24 Giugno 2022 (G.U. n. 245 del 19/10/2022).

Preliminarmente si fa presente che a far data dal 30 dicembre u.s. è entrato in vigore il nuovo Decreto interministeriale del 24 giugno 2022 (ex MIPAAF/MEF) recanti disposizioni per il rilascio di garanzie in favore delle imprese agricole. Conseguentemente, le domande di garanzia pervenute ad ISMEA a far data dal 30 dicembre u.s. verranno deliberate in base alle nuove disposizioni normative e per le quali potrà essere richiesto l'adeguamento ai nuovi limiti di garantibilità.

Più precisamente:

  • è stata innalzata all'80% la percentuale massima di garanzia. ISMEA potrà garantire, a partire dal
    1° febbraio 2023, fino all'80% del valore del finanziamento;
  • è stata prevista la possibilità di rilasciare garanzie fino all'importo massimo assoluto per ciascun
    beneficiario di 5 milioni di euro, a prescindere dai requisiti soggettivi e dimensionali della PMI
    richiedente.

È previsto, tra le altre novità:

  • l'introduzione, anche per le imprese del settore agricolo, dello strumento della "riassicurazione", in favore di confidi che intervengono come "primo garante" dell'impresa prestando garanzie a prima richiesta. La riassicurazione potrà essere rilasciata fino all'80% dell'ammontare garantito dal confidi;
  • la possibilità per ISMEA di costruire portafogli di garanzie per più controparti bancarie (garanzia, controgaranzia e riassicurazione su portafogli di prestiti originati da diverse banche) - cd. "garanzia di portafoglio";
  • l'assistenza da parte dell'ISMEA di finanziamenti destinati al consolidamento di passività
    bancarie - ristrutturazione di debiti - in capo alla stessa banca finanziatrice, a condizione:
    che la banca finanziatrice assicuri una riduzione del tasso, e che proceda ad una iniezione di liquidità aggiuntiva all'impresa (10%).

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