Dal punto di vista fiscale, per cripto-attività deve intendersi una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente.
Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori (persone fisiche, società semplici, ecc.) è disciplinato dall'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR, il quale fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. In relazione alla permuta, tuttavia, lo scambio di cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni non costituisce un evento fiscalmente rilevante.
La Legge di Bilancio ha modificato il regime fiscale delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori:
Eliminazione della franchigia di 2.000 euro
La previgente formulazione dell’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR, prevedeva che le plusvalenze e gli altri redditi relativi alle cripto-attività concorressero alla formazione del reddito imponibile solo se complessivamente non inferiori, nel periodo d’imposta, alla soglia di 2.000 euro.
Ora, è disposto, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’eliminazione di tale franchigia, con la conseguenza che ogni reddito derivante dalle cripto-attività, anche se di modico valore, dovrà essere dichiarato e assoggettato a tassazione.
Di contro, con la modifica dell’art. 68, comma 9-bis, TUIR, è introdotta la possibilità di utilizzare interamente in compensazione dalle eventuali plusvalenze realizzate, le minusvalenze da cripto-attività. In precedenza, invece, poteva essere utilizzata in compensazione la sola parte eccedente la soglia di 2.000 euro.
L’incremento dell’imposta sostitutiva
L’art. 1, comma 24, Legge n. 207/2024, prevede, sulle plusvalenze e sugli altri proventi realizzati dal 1° gennaio 2026, l’assoggettamento all'imposta sostitutiva del 33% (contro l’aliquota del 26% applicabile nel 2023 e nel 2024). Pertanto, nell’annualità 2025 continua a trovare applicazione l’imposta sostitutiva con aliquota del 26%.
L'aliquota del 26% resta in vigore solo per i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e per gli ETP (Exchange Traded Products) su cripto.