Principali chiarimenti
Con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 199/2025, riguardanti la tassazione agevolata degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni.
Ulteriori indicazioni operative sono state fornite con le risoluzioni n. 2/E e n. 3/E del 29 gennaio 2026, con cui sono stati istituiti i codici tributo per l’applicazione delle imposte sostitutive.
Imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi
L’imposta sostitutiva del 5% si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.
Restano esclusi dall’ambito applicativo gli aumenti derivanti da contrattazione di secondo livello, sia aziendale sia territoriale.
L’agevolazione riguarda esclusivamente gli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta, incluse tredicesima e quattordicesima, e negli istituti retributivi collegati, quali le integrazioni per malattia, maternità e infortunio.
Non rientrano nel regime agevolato gli scatti di anzianità, i compensi per lavoro straordinario, le indennità e maggiorazioni, le somme una tantum e il trattamento di fine rapporto.
L’imposta si applica anche alle quote di incremento erogate nel 2026, ancorché riferite a decorrenze stabilite in annualità precedenti.
Il lavoratore non è tenuto a presentare istanza per l’applicazione del regime agevolato, ferma restando la possibilità di rinuncia qualora la tassazione ordinaria risulti più favorevole.
Imposta sostitutiva del 15% sulle indennità
La normativa prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di euro 1.500, alle maggiorazioni e indennità previste dai contratti collettivi nazionali con riferimento al lavoro notturno, festivo e a turni, nonché alle indennità di reperibilità.
Sono escluse le somme riconosciute sulla base di accordi aziendali o territoriali.
Il beneficio si applica esclusivamente alle componenti aggiuntive rispetto alla retribuzione ordinaria. Restano pertanto escluse la retribuzione ordinaria, i compensi per lavoro straordinario, il trattamento di fine rapporto e gli istituti retributivi indiretti o differiti.
Adempimenti dei sostituti d’imposta
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, provvede all’applicazione delle imposte sostitutive, verificando la sussistenza dei requisiti previsti e utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 2/E e n. 3/E del 29 gennaio 2026.
Ai fini della corretta applicazione del regime, il lavoratore è tenuto a comunicare eventuali redditi percepiti nell’anno 2025 presso altri datori di lavoro, nonché l’eventuale rinuncia al beneficio.
Effetti sul reddito complessivo
I redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non rilevano ai fini delle detrazioni fiscali.
Gli stessi devono tuttavia essere considerati ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, per la verifica della capienza dell’imposta.