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BIOGAS: AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA IL CRITERIO DI TASSAZIONE APPLICATO DA CONFAGRICOLTURA

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

04/04/2025

Con una nota interna è stato diramato il 6 marzo scorso come anticipato nella precedente newsletter, un importante chiarimento da parte della sede centrale dell’Agenzia delle Entrate relativamente alla tassazione degli impianti agricoli per la produzione di biogas.

Proprio in questi giorni si è avviato un tavolo diretto di confronto, richiesto da Confagricoltura Pavia, con la dirigenza dell’Agenzia Entrate provinciale per la mappatura e risoluzione dei contenziosi in atto per i Nostri Associati che producono agroenergia da fonte Biogas e si sono visti “interessare” da gravosi contenziosi in questi anni.

Spiace che l’errata interpretazione normativa sia nata anche sulla scorta di alcune fuorvianti informazioni rese pubbliche da associazioni di categoria agricole. Tale interpretazione sulla tariffa omnicomprensiva, errata e sfavorevole per i produttori e sempre contestata da Confagricoltura, è stata utilizzata come elemento di prova in fase di contenzioso dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Confagricoltura ha sempre tenuto fede alla propria interpretazione normativa, ora confermata dalla nuova presa di posizione della stessa Agenzia delle Entrate.

Ricapitolando la normativa di riferimento alla quale ci siamo sempre scrupolosamente attenuti, partiamo con l’emanazione all’’ art.1 del comma 423 L. 266/2005 stabilisce che gli impianti produttivi agricoli di energia da rinnovabili sono assoggettati ad una imposta forfettaria del 25% la produzione di energia oltre i 2.400 MWh anno per il biogas e oltre i 260.000 kWh per il fotovoltaico, valorizzandola con il prezzo di mercato della componente energia.

Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

La normativa in discussione, risalente al 2014, era stata oggetto di alterne valutazioni, coinvolgendo sia gli enti competenti (ministero dell’Economia e delle Finanze, ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, GSE) che le associazioni di categoria, in primis Confagricoltura, e nel tempo peraltro si era registrato un importante contenzioso di carattere fiscale.

In pratica nei confronti dei produttori di energia da fonti rinnovabili (che assicurano il 16 % del complessivo fabbisogno italiano) erano state attivate procedure accertative, da parte di alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui le imprese agricole non avevano nel tempo tassato correttamente i corrispettivi percepiti per la cessione di energia elettrica eccedentaria rispetto alle franchigie previste per la applicazione della tassazione catastale (ai fini Irpef, Ires e Irap).

Il chiarimento fornito dall’Agenzia si fonda sulle originarie finalità delle norme tese a parificare il trattamento fiscale da applicarsi ai produttori di agroenergie ed a non discriminare, con diversi sistemi di tassazione, i produttori sulla base delle differenti fonti di produzione dell’energia da impianti fotovoltaici o da fonti di origine agroforestali (biogas). 

Molto prima dei contenziosi, Confagricoltura aveva indicato il principio operativo secondo il quale la determinazione forfetizzata dell’imponibile, derivante dall’attività di produzione di energia da biogas, si doveva basare sui prezzi medi zonali indicati dal GSE, con esclusione della quota incentivante compresa nella tariffa omnicomprensiva; in pratica i corrispettivi relativi all’energia eccedentaria prodotta dovessero essere tassati solo per la quota riferibile al valore dell’energia ceduta escludendosi quindi la parte relativa alla tariffa incentivante.

L’Agenzia delle Entrate attraverso una direttiva inviata alle sedi regionali e provinciali riconosce oggi infatti che la tassazione prevista per le agroenergie deve applicarsi unicamente sulla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, escludendo la quota incentivo, sostanzialmente confermando la correttezza dell’interpretazione adottata, medio tempore, dalle aziende agricole italiane sostenute da Confagricoltura.

Con la direttiva l’Agenzia delle Entrate conferma che le modalità di determinazione della componente riconducibile al valore dell’energia ceduta al GSE è stata correttamente applicata e che alla luce di quanto detto le agenzie territoriali per recepimento dovranno rivedere e auspichiamo cancellare tutti i contenziosi apertisi sulla questione ed ancora in corso. 

Questo chiarimento potrà speriamo far proseguire una politica di sviluppo delle attività di produzione di energia rinnovabile attraverso l’impiego di biomasse, biogas, bioliquidi e fotovoltaico, incrementando per il paese il livello di autosufficienza energetica anche tramite le Aziende Agricole.

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