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IMPOSTE E TASSE: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

02/04/2026

Si comunica che con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge n. 38 del 27 marzo 2026, sono state introdotte alcune importanti novità. 

In particolare, all’art. 1 del decreto in esame, in materia di operazioni permutative, è stata stabilita la decorrenza del nuovo regime IVA, prevedendone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza, in relazione ai quali non si dà luogo a rimborsi d’imposta. 

È appena il caso di evidenziare che la normativa fa riferimento ai casi disciplinati dall’art. 11 del D.P.R. 633/72, ossia le operazioni permutative, le quali consistono in cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate in cambio di altre cessioni di beni o servizi, senza scambio di denaro. In altre parole, la controprestazione non è monetaria, ma si realizza mediante la fornitura di un bene o di un servizio equivalente.

Con l’art. 2 del decreto in esame, in materia di lavoratori impatriati (art. 2), si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2027

Nell’articolo 3, rubricato “rateizzazione della tassazione dell’avviamento negativo”, viene stabilito che per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, in operazioni di cessione d’azienda o rami di azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni, concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi; la norma si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024

Nell’articolo 7, in materia di investimenti in beni strumentali, viene soppresso il vincolo in base al quale si limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo

Con l’articolo 8, avente ad oggetto le “Misure fiscali a favore delle imprese”, viene prevista una disposizione molto penalizzante per le imprese che hanno effettuato la prenotazione del credito d’imposta 5.0 tra il 7 e il 27 novembre 2025.

Il comma 1 dell’art. 8 in commento, stabilisce, infatti, che in favore delle imprese che hanno presentato le comunicazioni e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 537 milioni di euro per l'anno 2026, pari al 35 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto. 

Altre novità contenute nel decreto fanno riferimento all’introduzione di nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione (art. 10) e al ripristino del regime di esclusione dei dividendi e del regime PEX (art.11) con decorrenza 1° gennaio 2026. 

Infine, con l’art. 12, in materia di imposta di bollo, viene stabilito, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti da 100 a 118 euro.

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