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ART. 1, COMMA 110 – AGEVOLAZIONI EX PPC PER L’ACQUISTO DI TERRENI AGRICOLI IN FAVORE DI GIOVANI DI ETÀ INFERIORE AI 40 ANNI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

Con la disposizione (Legge sulla Piccola Proprietà Contadina), stabilendosi che le agevolazioni in essa contenuta, imposta di registro e ipotecaria in misura fissa (200 euro) e imposta catastale nella misura dell’1%, ” si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali”.
L’importanza della norma in commento è riscontrabile nella “moratoria” concessa, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, ai soggetti persone fisiche di età inferiore ai 40 anni, per poter ottenere l’iscrizione previdenziale e assistenziale (in qualità di IAP o CD) nei 24 mesi successivi alla stipula dell’atto.
Si ricorda, infatti, che, attualmente, in base alla formulazione della disposizione di favore, il beneficio può essere invocato al momento della stipula dell’atto di acquisto, solo dagli IAP o CD che siano già iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, ovvero dai “IAP in itinere” ossia coloro che al momento della stipula dell’atto di trasferimento del terreno dimostrino di aver presentato sia l’istanza per il riconoscimento della qualifica di IAP, sia la richiesta di iscrizione ai fini previdenziali e assistenziali (sia pure con “riserva”) , con l’onere di ottenere l’esito favorevole entro 24 mesi dall’invocazione dell’agevolazione.

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ART. 1, COMMA 111 – AGEVOLAZIONI PER I TRASFERIMENTI DI FONDI RUSTICI NEI TERRITORI MONTANI

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