Articolo

ART. 1, COMMA 111 – AGEVOLAZIONI PER I TRASFERIMENTI DI FONDI RUSTICI NEI TERRITORI MONTANI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

Il legislatore, sostituendo integralmente il predetto comma 2, stabilisce l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e di registro e l'esenzione delle imposte catastale e di bollo per i trasferimenti della proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, ovvero di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, con un' apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
Gli stessi soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Prossima lettura

ART. 1, COMMI 148-150 – MAGGIORI CONTROLLI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE PARTITE IVA “FITTIZIE”

navigate_next