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ART. 1, COMMA 281 – ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

Il comma 281 dell’art. 1 in commento proroga, con modifiche, lo speciale esonero già previsto nello scorso anno per la quota di contribuzione a fini previdenziali a carico del lavoratore. Esso prevede infatti che “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Tale esonero, come noto, era stato introdotto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 121, della legge n. 234/2021) nella misura dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile di tali lavoratori, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedesse l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Successivamente il cd. “decreto aiuti bis” (art. 20 del decreto-legge n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022) aveva incrementato il medesimo esonero di 1,2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 per gli stessi lavoratori e alle medesime condizioni retributive poste con la prima previsione (art. 1, c. 121, della legge n. 234/2021). Con la nuova norma introdotta dalla legge di bilancio in commento, l’esonero viene prorogato anche per il 2023, per la medesima platea di soggetti, e viene contestualmente disposto un ulteriore innalzamento della percentuale dal 2 al 3 per cento per coloro che hanno una retribuzione imponibile mensile non eccedente i 1.923 euro. L’esonero in sostanza è riconosciuto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:
- in misura pari al 2% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l'importo di 2.692 euro;
- in misura pari al 3% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo mensile di € 1.923 euro.

Resta invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

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