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ART. 1, COMMI 153-158 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE IN BASE AI CONTROLLI AUTOMATIZZATI PER GLI ANNI 2019-2021

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

Nell’ambito del pacchetto delle definizioni agevolate dei debiti tributari previste dalla Legge di Bilancio 2023 è disposta la definizione delle somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Deve trattarsi di importi richiesti tramite le comunicazioni di cui agli artt. 36 bis del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72 (c.d. avvisi bonari) per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della stessa Legge di Bilancio ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data.

La definizione si concretizza con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive e con la sanzione del 3 per cento, anziché di quelle previste in via ordinaria a seguito del recapito degli avvisi bonari, stabilita nella misura di 1/3 del 30 per cento (10%).

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Nel caso di pagamento rateale in corso alla data di entrata in vigore della legge in commento, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato possono essere definite con il pagamento del debito residuo e delle sanzioni nella misura del 3 per cento.

Con riferimento al periodo d’imposta 2019 i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato è prorogata di un anno.

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