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ART. 1, COMMI 283-285 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (QUOTA 103)

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

La legge di Bilancio per il 2023 ha definito la nuova versione della pensione anticipata – la cosiddetta “Quota 103” – che sostituisce le precedenti “Quota 102” (per l’anno 2022) e “Quota 100” (per l’anno 2021 e per l’anno 2020). Anche questa versione di flessibilità in uscita presenta requisiti in deroga rispetto alle condizioni previste per i trattamenti pensionistici ordinari fissati dalla legge Fornero (67 anni di età e 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia; 42 anni e 10 mesi di contributi, un anno in meno per le donne, per la pensione anticipata).

Per il solo anno 2023 sarà possibile accedere alla pensione anticipata con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione da raggiungersi entro il 31 dicembre 2023.
L’ammontare della pensione non subirà penalizzazioni o ricalcoli integralmente contributivi, ma non potrà superare 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (il tetto di importo si applica solo in relazione alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento ordinario).

L’accesso al pensionamento non è immediato, alla maturazione dei requisiti utili, ma è necessario un periodo di attesa per la liquidazione della prestazione (“finestra”) pari a 3 mesi per i lavoratori del settore privato, sia dipendenti, che autonomi o parasubordinati, e 6 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (per chi ha maturato i requisiti per la “Quota 103” al 31 dicembre 2022, la finestra si apre il 1° aprile 2023 se lavoratore del settore privato, il 1° agosto 2023 se dipendente pubblico).

La norma precisa che il diritto conseguito entro il 2023 potrà essere esercitato anche negli anni successivi, così come era già accaduto per “Quota 100” e “Quota 102”.

Sempre in analogia con quanto già previsto in precedenza, la pensione “Quota 103” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria. Sino al compimento dell’età pensionabile è possibile percepire, nel periodo di godimento della prestazione sperimentale agevolata, i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 del Codice civile, nel limite di 5.000 euro annui lordi di compensi.

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