Articolo

ART. 1, COMMI 30-38 – ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1854 DEL CONSIGLIO DEL 6 OTTOBRE 2022, RELATIVO A UN INTERVENTO DI EMERGENZA PER FAR FRONTE AI PREZZI ELEVATI DELL'ENERGIA

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

La norma, in attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, prevede l’applicazione, dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023, di un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione e vendita dell’energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via che obbliga il produttore a versare al GSE la differenza tra un prezzo di riferimento di 180€/MWh, (più alto, nella misura stabilita dall’ARERA, nel caso in cui i costi di generazione superino tale prezzo) ed un valore calcolato sulla base dei prezzi rilevati sul mercato.
Il predetto meccanismo non si applica: agli impianti già soggetti al meccanismo di compensazione a due vie previsto dal decreto-legge n. 4 del 2019 (extra-profitti), agli impianti di potenza fino a 20kW, all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022 non collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e non stipulati a un prezzo medio superiore al prezzo di riferimento, all’energia oggetto di contratti di lungo termine di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 e agli impianti con contratti che prevedono il ritiro a tariffa omnicomprensiva da parte del GSE.

Con riferimento agli impianti cui si applica la norma “extraprofitti” sopra richiamata, si segnala che a decorrere dal mese di mese di dicembre 2022 il GSE sta pagando la produzione da tali impianti, al prezzo di mercato in relazione all’annullamento della delibera 266/2022 dell’ARERA, stabilito dal TAR Lombardia, lo scorso 1° dicembre.

Prossima lettura

ART. 1, COMMI 39-40 – PROROGA DEL TERMINE DELL’ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOCARBURANTE AVANZATO DIVERSO DAL BIOMETANO, AI FINI DELL’ACCESSO AGLI INCENTIVI

navigate_next