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ART. 1, COMMI 63-84 – DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL 5% PER IL 2023

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

Il comma 63 dell’art. 1 della legge di Bilancio per il 2023 dispone che «Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento». La norma si riferisce all’erogazione di risultato o di produttività e cioè a quell’elemento della retribuzione di natura monetaria e a carattere variabile introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2016, la cui corresponsione è collegata alla misurazione e al raggiungimento di obiettivi di redditività, produttività e qualità del lavoro.

Fino al 2022 al premio si applicava normalmente un’imposta sostitutiva (agevolata) del 10%, che la legge di bilancio in commento riduce – per il solo anno 2023 – al 5%.

La riduzione dell’imposta sostitutiva dal 10% al 5% per i cd. premi di produttività è dunque una misura temporanea, attuabile solo per i premi erogati quest’anno.

Si ricorda che l’attuazione di tale istituto è stata regolamentata dal Decreto interministeriale del 25 marzo 2016 e che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo diversi chiarimenti (circolare n. 28/2016, n. 5/2018; risposte ad interpello n. 265/2022, n. 176/2021).

Si ricorda inoltre che le Parti sociali nazionali del settore agricolo hanno convenuto di adottare uno schema di accordo territoriale utilizzabile dalle rispettive articolazioni locali come modello per favorire l’applicazione del regime fiscale agevolato agli operai e ai quadri ed impiegati.

Come noto, il premio, per rientrare nelle agevolazioni fiscali, deve essere stato istituito da un contratto collettivo aziendale o territoriale depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione, così come previsto dal Decreto interministeriale del 25 marzo 2016. L’accesso alle agevolazioni fiscali è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano percepito, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, un reddito da lavoro dipendente non superiore ad 80.000 euro e può riguardare premi del valore massimo di 3.000 euro annui.

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