Articolo

CREDITO ENERGIA

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

30/09/2022

FAC SIMILE di mail via posta elettronica certificata da inviare al fornitore di energie elettrica che rifornisce l’utente sia nel I trimestre del 2019 che nei primi tre trimestri 2022.

Si integrano le precedenti informative pubblicate in newsletter rispetto al CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA previsto nei Decreti Aiuti fornendo un FAC SIMILE di richiesta conteggi da inoltrare ai fornitori di energia, per conferma e maggiore tutela, dati i vari conguagli presenti nelle fatture delle utenze energia/gas.
Il credito si calcola sui consumi effettivi e la certificazione del costo della sola componente energia dei mesi oggetto del credito può essere inoltrare via PEC da parte dell'Azienda Agricola alla ditta fornitrice, per le quali vige obbligo di risposta nei 60 giorni dalla data di inizio credito (per il III trim 2022 va inoltrata la richiesta entro il 30 /11) salvo il buon senso di collaborazione e tutela.

Fac simile PEC: CONTEGGI CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA
DESTINATARIO: indirizzo PEC del fornitore di energia elettrica
OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d’imposta
Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta …………..……….……,
con sede in ……………………, codice fiscale ………………………….,p.iva……………………… contratto di fornitura n. …………………………….. è a richiedere, come da delibera di ARERA 373 del 29 luglio 2022, ai sensi dell’art. 3, del DL n. 21/2022, la comunicazione recante il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta per il secondo e terzo trimestre 2022, che riporti: a) il prezzo medio della componente energia – come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E – nel primo trimestre 2022 – al netto delle imposte e degli eventuali sussidi; b) il prezzo medio della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E - nel primo trimestre 2019 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi; c) l’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b); d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b); e) se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh: ? superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 15% della spesa sostenuta dal cliente per l'acquisto della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E – relativa a consumi effettivi nel secondo trimestre dell'anno 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente; ? inferiore al 30%, l’indicazione che per i soli punti di prelievo di cui al la lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta di cui al Decreto-Legge 21/22 non è verificata; f) l’indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa, come indicato nella Circolare 25/E.
In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti.
Firmato, l’impresa

Prossima lettura

ANOMALIE DICHIARAZIONI IVA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA 2019

navigate_next