Articolo

RISCATTO LAUREA

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

26/01/2024

Com’è noto, la facoltà del riscatto della laurea è prevista anche a favore dei soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato alcuna attività lavorativa.

Comma 5-bis, art. 2 del D.Lgs n. 184/1997 

5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato; il contributo è altresì detraibile dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell’importo stesso.

In questa ipotesi i contributi da riscatto non producono la creazione di una posizione contributiva in una gestione previdenziale, bensì un accredito in apposita evidenza contabile separata del FPLD.

Con la circolare in esame l’Inps rende noto che d’ora in avanti sarà cura del diretto interessato fare - esclusivamente per via telematica - istanza di trasferimento del montante maturato e trasferirlo presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto. 

Chiarimenti INPS

  1. La richiesta di trasferimento può essere avanzata solo dopo aver concluso il pagamento dell’importo dovuto per il riscatto (a seguito di versamento totale o parziale del corrispondente onere).
  2. Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili. ….. (salvo che) si accerti che la causa che impedisce l’invio telematico sia addebitabile ai sistemi informatici dell’INPS, le Strutture territoriali provvederanno alla protocollazione in entrata dell’istanza, alla relativa acquisizione e alle successive fasi gestionali.
  3. Dopo la fase di autenticazione, dalla home page si accede al servizio “Domanda di ricongiunzione, computo e trasferimento riscatto inoccupati” e, quindi, alla sezione “Trasferimento riscatto inoccupati”. 

In merito alla richiesta di trasferire il montante maturato presso la “gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto” la circolare – acquisite le valutazioni del Ministero del Lavoro – chiarisce che il trasferimento non pare essere precluso anche presso:

  • le Casse di previdenza dei professionisti;
  • le gestioni previdenziali obbligatorie (primo pilastro) di altri Paesi dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo.

In questi casi l’interessato dovrà presentare la domanda di trasferimento alla Cassa o all’Ente straniero in cui si risulta iscritti, che a loro volta avanzeranno ulteriore richiesta all’Inps.

Prossima lettura

SCADENZE ADEMPIMENTI

navigate_next