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CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE BONUS UTENZE DOMESTICHE

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

11/11/2022

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una circolare esplicativa (n.35/E del 04 novembre 2022) contenente tutti i chiarimenti legati al cd bonus 600 euro bollette.

Riepiloghiamo di seguito in forma schematica le precisazioni:

  • le bollette devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente oppure dal coniuge o dai suoi familiari purché ne sostengano effettivamente le spese.
  • sono considerate utenze domestiche anche quelle:
    • intestate al condominio e che vengono ripartite fra i condomini;
    • intestate al proprietario dell’immobile (locatore) ma addebitate in forma analitica al lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
  • il datore di lavoro potrà erogare le somme anche senza ricevere direttamente le fatture delle utenze domestiche ma previa dichiarazione sostitutiva con il quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
  • al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
  • le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023 – principio cassa allargato) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.
  • nel caso in cui il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate dai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600.

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